La societa’ di persone che svolga una attivita’ destinata alla locazione di immobili di sua proprieta’ ed alla riscossione dei relativi canoni di locazione non svolge un’attivita’ commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attivita’ non si inserisca in una piu’ ampia di prestazione di servizi quale l’attivita’ di intermediazione immobiliare
Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3151
Data udienza 8 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere
Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17208-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n.318/2015 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 22/04/2015, e l’Ordinanza della Corte di Appello di Firenze del 10/05/2016 emessa sul procedimento iscritto al n. 840/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
che con la sentenza impugnata, confermata dalla Corte d’appello di Firenze con ordinanza d’inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348 bis c.p.c., il Tribunale di Pisa accoglieva il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto avviso di addebito inerente a pretese a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo 2006-2009;
che il Tribunale fondava il suo convincimento sul rilievo che presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti fosse l’esercizio di attivita’ commerciale e che una simile attivita’ non potesse essere riscontrata in capo al ricorrente, socio accomandatario e amministratore della (OMISSIS) s.a.s., la cui attivita’ nel periodo in contestazione si era limitata all’affitto dell’azienda e alla conseguente riscossione del corrispettivo della cessione;
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