Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3356. Maltrattamenti in famiglia anche per il separato

Maltrattamenti in famiglia anche per il separato. Il reato esiste anche per i non conviventi se legati da vincoli che nascono dal coniugio o dalla filiazione.

Sentenza 24 gennaio 2018, n. 3356
Data udienza 13 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella – rel. Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA AGLIASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, il quale ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/02/2017, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in data 07/0472014 a carico di (OMISSIS), riduceva allo stesso la pena nella misura di mesi otto di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado, e in particolare la condanna del (OMISSIS) a risarcire la costituita parte civile per i danni subiti, con provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 10.000,00.
2. Ricorre per Cassazione l’imputato per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo, senza contestare la materialita’ degli addebiti:
– violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in ordine alla qualificazione giuridica ai sensi dell’articolo 572 c.p., sotto il duplice profilo di:
– violazione dell’art 12 preleggi, “non essendo prevista la punibilita’ delle condotte commesse a carico di persone non conviventi”;
– erronea qualificazione dei fatti ai sensi dell’articolo 572 c.p., in luogo dell’articolo 612 bis c.p..
Il ricorrente e’ imputato del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie e delle figlie, anche a causa di crisi psicotiche dovute all’abuso di cocaina, con telefonate alla utenza telefonica della moglie, ingiurie, minacce, aggressioni verbali, strappando alla stessa il cellulare dalle mani, ingiuriandola sul posto di lavoro, costringendola a fuggire da casa, infliggendo alla stessa ed alle figlie un grave disagio psichico, costrette a seguire un percorso psicoterapeutico.
Le doglianze avanzate dalla difesa riguardano profili di interpretazione giuridica della fattispecie di cui all’articolo 572 c.p., e dei caratteri differenziali tra le figure dei maltrattamenti ex articolo 572 c.p., e degli atti persecutori di cui all’articolo 612 bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ destituito di fondamento e va dichiarato inammissibile.
2. Con il primo motivo si deduce che, nell’ambito dell’articolo 572 c.p., l’espressione “maltratta una persona della famiglia o comunque convivente” debba essere interpretata come “familiari conviventi e conviventi quand’anche non familiari” con esclusione delle condotte oggetto del presente procedimento. La giurisprudenza che afferma il contrario,…si pone al di fuori del testo della norma “Nel caso in esame, poiche’ le condotte si erano verificate dopo che la convivenza era cessata, la sentenza va annullata.
2.1 Si deve dissentire dalla interpretazione proposta dal ricorrente, perche’ la dizione “una persona della famiglia o comunque convivente” che compare nel testo della norma ha la funzione di includere altre forme di unioni familiari quali le convivenze di fatto, o altre unioni o comunita’ a prescindere dai rapporti di coniugio e non legate da vincolo giuridico. Da tempo la giurisprudenza (Sez. 6, sentenza n. 31121 del 18/3/2014 Rv 261472) ha chiarito che la norma di cui all’articolo 572 c.p., non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione stabile che, per la consuetudine e la qualita’ dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, implichi l’insorgenza, per un apprezzabile periodo di tempo, di vincoli affettivi, solidarieta’, protezione reciproca e aspettative di mutua assistenza, assimilabili a quelli tradizionalmente propri del gruppo familiare, oggetto della tutela penale. E’, infatti, in contesti del genere che sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma incriminatrice, cioe’ quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacita’ di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo: evitare cioe’ che la relazione costituisca al tempo stesso l’occasione e la “vittima” di assetti patologici nei rapporti interpersonali piu’ stretti.
2.2 La fattispecie dell’articolo 572 c.p., non esige affatto il carattere monogamico del vincolo sentimentale posto a fondamento della relazione, e neppure una continuita’ di convivenza, intesa quale coabitazione. E’ necessario piuttosto, ed unicamente, che detta relazione presenti intensita’ e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarieta’. La Corte di cassazione ha gia’ avuto modo di affermare che il delitto di maltrattamenti in famiglia e’ configurabile anche in danno di una persona legata all’autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarieta’ e doveri di assistenza morale e materiale” (Sez. 5, sentenza n. 24688 del 17/03/2010, Rv 248312).
2.3 E’ opportuno rammentare che con la L. 1 ottobre 2012, n. 172, articolo 4, comma 1, lettera d), (di ratifica della Convenzione di Lanzarote del 25/10/2007) e’ stato modificato il testo dell’articolo 572 c.p., mai mutato rispetto a quello originario del codice Rocco del 1930, a cominciare dalla terminologia della rubrica che non e’ piu’ “maltrattamenti in famiglia” bensi’ “maltrattamenti contro familiari o conviventi” (oltre che avere apportato un incremento del trattamento sanzionatorio). La condotta incriminata riguarda il maltrattamento di “una persona della famiglia o comunque convivente o sottoposta all’autorita’ o affidata all’autore del fatto di reato”. La nuova formulazione della norma ricomprende, tra le persone offese, le persone della famiglia e le persone comunque conviventi con il maltrattante, con cio’ mostrando la fattispecie di tutelare anche le nuove forme di “famiglie di fatto” che altrimenti sarebbero prive di tutela penale in ossequio al principio di tassativita’.

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