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rilevato che (OMISSIS) S.p.A. si e’ costituita, insistendo nella sua pretesa e controbattendo all’eccezione di incompetenza territoriale mediante.il rilievo che la clausola contrattuale sarebbe generica e comunque mancante della indicazione espressa dell’esclusivita’ del foro convenzionale;
rilevato che con sentenza del 21 dicembre 2016 il Tribunale di Siena ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano, ritenendo inequivoca la manifestazione di volonta’ negoziale racchiusa nella clausola de qua nel senso dell’esclusione di ogni foro ordinario, ai sensi dell’articolo 29 c.p.c., comma 1, poiche’ le parti, pur non avendo definito il foro convenzionale esclusivo, con l’espressione “per ogni controversia” avrebbero espresso tale esclusivita’; veniva conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo;
rilevato che avverso tale sentenza (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c., notificato a controparte il 18 gennaio 2017 e depositato il 3 febbraio 2017, invocando la giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui l’articolo 29 c.p.c., comma 2, non conferisce al giudice designato la competenza esclusiva se cio’ non viene espressamente e inequivocamente stabilito nell’accordo delle parti, assumendo che tale esclusivita’ non e’ stata pattuita nel caso in esame;
rilevato che controparte ha depositato memoria, resistendo alla prospettazione avversa, e adducendo che, in mancanza dell’aggettivo “esclusivo” o dell’avverbio “esclusivamente” o di sinonimi, l’esclusivita’ del foro convenzionale puo’ desumersi dal tenore del contratto e dalla interpretazione della comune volonta’ delle parti;
rilevato che, come si e’ accennato, l’articolo 15 delle Condizioni Generali del contratto si esprime nel seguente modo: “Foro competente – Per ogni controversia sara’ competente il Foro di Milano”: ed e’ quindi evidente che in questo scarno dettato la clausola non esprime esclusivita’ del foro convenzionale indicato, limitandosi ad estenderlo “per ogni controversia”;
rilevato che non vi e’ d’altronde ragione per discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusivita’ in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non puo’ essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volonta’ delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (cosi’ e’ stata chiaramente massimata Cass. sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376, che si esprime sulla linea di Cass. sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; e da ultimo e’ conforme Cass. sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707); e, specificamente, e’ stato chiarito proprio che l’espressione “per qualsiasi controversia” e’ inidonea a identificare un foro esclusivo, perche’ e’ diretta soltanto ad individuare l’ambito oggettivo di applicabilita’ del foro convenzionale (Cass. sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e Cass. sez. 3, ord. 9 agosto 2007 n. 17449);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto, non essendo stato pattuito dalle parti un foro convenzionale esclusivo che abbia deprivato della sua competenza territoriale il Tribunale di Siena, dinanzi al quale si deve quindi disporre che prosegua il giudizio, rimettendo al suddetto Tribunale anche le spese del regolamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso del regolamento, dichiara la competenza del Tribunale di Siena e dispone la prosecuzione, spese rimesse.

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