Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1468. Il litisconsorzio necessario opera anche laddove la domanda di risoluzione investa la disposizione testamentaria che in maniera unitaria abbia previsto un legato a carico di tutti i coeredi.

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In tal senso si veda quanto affermato da Cass. n. 1479 del 22/04/1977, la quale ha affermato che la sentenza la quale, pur rigettando la domanda di risoluzione del contratto, condanni in solido al risarcimento dei danni da inadempimento gli eredi dell’originario convenuto, nei confronti dei quali il processo era stato riassunto in appello, qualora venga impugnata per Cassazione soltanto da uno degli eredi per contestare la mancata ripartizione pro quota del debito e il vincolo di solidarieta’ fra i coeredi del debitore, passa in giudicato in ordine alla domanda di risoluzione e l’oggetto del giudizio resta fissato nella sola autonoma domanda di risarcimento. Cio’ comporta l’interruzione del vincolo che legava gli eredi del convenuto originario ed esclude la necessita’ che gli altri eredi siano chiamati a partecipare al giudizio di legittimita’, poiche’, rispetto alla domanda di risarcimento dei danni da inadempimento – sia che si ritenga solidale, sia che si ritenga divisibile l’obbligazione relativa – non sussiste litisconsorzio necessario, trattandosi di domanda scindibile nei confronti dei vari debitori.

Orbene, da tale precedente si ricava il condivisibile principio che laddove sia in contestazione unicamente il diritto a ricevere la prestazione derivante dal contratto concluso dal de cuius (ovvero, come nel caso in esame, dalla disposizione a titolo di legato) non sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi, litisconsorzio che invece va riconosciuto nel caso in cui sia ancora in contestazione la risoluzione del rapporto contrattuale (o negoziale) generatore delle obbligazioni inadempiute.

La proposizione della domanda di risoluzione per l’inadempimento dell’onere apposto alla previsione a titolo di legato gravante su tutti i coeredi, impone quindi di ritenere che sussista il litisconsorzio necessario, non solo tra il ricorrente e la legataria, ma anche nei riguardi di tutti gli altri onerati.

A tal fine va altresi’ ricordato che a mente dell’ultimo comma dell’articolo 677 c.c., nel caso in cui risulti pronunziata la risoluzione del legato, che nella fattispecie ha carattere unitario essendo posto a carico di tutti i coeredi, ancorche’ tenuti al suo inadempimento pro quota, gli eredi subentrerebbero nell’onere, sicche’ appare confermata la correttezza della soluzione che impone che la giudizio che investe la risoluzione del modus debbano necessariamente prendere parte tutti i soggetti che verrebbero a subentrare negli obblighi imposti dal de cuius al legatario inadempiente.

Deve quindi affermarsi che il litisconsorzio necessario operi anche laddove la domanda di risoluzione investa la disposizione testamentaria che in maniera unitaria abbia previsto un legato a carico di tutti i coeredi.

L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., e dell’articolo 661 c.c., trattandosi di censura che investe l’accertamento dell’esatta determinazione dell’oggetto del legato, e del terzo motivo di ricorso che investe direttamente il riscontro circa l’inadempimento dell’onere da parte della legataria.

La sentenza impugnata deve essere cassata e rimessa al giudice di primo grado ex articolo 383 c.p.c., comma 3, trattandosi di nullita’ che, ove rilevata dal giudice di appello avrebbe determinato la rimessione della causa al giudice di primo grado.

Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Fermo, persona di diverso magistrato, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio ex articolo 383 c.p.c., comma 3, al Tribunale di Fermo, che provvedera’ anche sulle spese delle presente giudizio.

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