Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1468. Il litisconsorzio necessario opera anche laddove la domanda di risoluzione investa la disposizione testamentaria che in maniera unitaria abbia previsto un legato a carico di tutti i coeredi.

La sentenza la quale, pur rigettando la domanda di risoluzione del contratto, condanni in solido al risarcimento dei danni da inadempimento gli eredi dell’originario convenuto, nei confronti dei quali il processo era stato riassunto in appello, qualora venga impugnata per Cassazione soltanto da uno degli eredi per contestare la mancata ripartizione pro quota del debito e il vincolo di solidarieta’ fra i coeredi del debitore, passa in giudicato in ordine alla domanda di risoluzione e l’oggetto del giudizio resta fissato nella sola autonoma domanda di risarcimento. Cio’ comporta l’interruzione del vincolo che legava gli eredi del convenuto originario ed esclude la necessita’ che gli altri eredi siano chiamati a partecipare al giudizio di legittimita’, poiche’, rispetto alla domanda di risarcimento dei danni da inadempimento – sia che si ritenga solidale, sia che si ritenga divisibile l’obbligazione relativa – non sussiste litisconsorzio necessario, trattandosi di domanda scindibile nei confronti dei vari debitori.

Laddove sia in contestazione unicamente il diritto a ricevere la prestazione derivante dal contratto concluso dal de cuius (ovvero, come nel caso in esame, dalla disposizione a titolo di legato) non sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi, litisconsorzio che invece va riconosciuto nel caso in cui sia ancora in contestazione la risoluzione del rapporto contrattuale (o negoziale) generatore delle obbligazioni inadempiute.

La proposizione della domanda di risoluzione per l’inadempimento dell’onere apposto alla previsione a titolo di legato gravante su tutti i coeredi, impone quindi di ritenere che sussista il litisconsorzio necessario, non solo tra il ricorrente e la legataria, ma anche nei riguardi di tutti gli altri onerati.

A tal fine va altresi’ ricordato che a mente dell’ultimo comma dell’articolo 677 c.c., nel caso in cui risulti pronunziata la risoluzione del legato, che nella fattispecie ha carattere unitario essendo posto a carico di tutti i coeredi, ancorche’ tenuti al suo inadempimento pro quota, gli eredi subentrerebbero nell’onere, sicche’ appare confermata la correttezza della soluzione che impone che la giudizio che investe la risoluzione del modus debbano necessariamente prendere parte tutti i soggetti che verrebbero a subentrare negli obblighi imposti dal de cuius al legatario inadempiente.

Deve quindi affermarsi che il litisconsorzio necessario operi anche laddove la domanda di risoluzione investa la disposizione testamentaria che in maniera unitaria abbia previsto un legato a carico di tutti i coeredi.

Ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1468
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16408/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 630/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 5/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Letta la memoria depositata dalla controricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con testamento pubblico del 12 febbraio 2001, (OMISSIS) nominava eredi i nipoti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e disponeva a favore delle (OMISSIS), organizzazione dipendente dalla Congregazione (OMISSIS), un legato avente ad oggetto tutto il denaro della de cuius depositato presso la Succursale di (OMISSIS) della (OMISSIS), nonche’ tutti i titoli e/o valori mobiliari depositati presso la medesima Succursale, con l’onere che venissero celebrate 30 Messe Gregoriane in suffragio della propria anima, di quella dei defunti genitori e dei defunti fratelli.

Intervenuto il decesso della testatrice in data (OMISSIS), l’ente beneficiario del legato richiedeva agli eredi l’adempimento, inoltrando copia del testamento anche all’istituto di credito.

La banca, dopo avere segnalato l’importo delle somme appartenenti alla de cuius giacenti presso la detta succursale alla data del decesso, segnalava altresi’ che le posizioni relative al conto corrente ed al dossier titoli erano state estinte su richieste degli eredi, i quali erano entrati in possesso delle relative somme.

A seguito di un fitto carteggio, solo tre degli eredi, e con l’eccezione di (OMISSIS), davano seguito alla disposizione a titolo di legato, provvedendo al versamento in favore della Congregazione della quota di loro pertinenza, sicche’ la legataria conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo, (OMISSIS) e la (OMISSIS) affinche’, previo accertamento della validita’ del legato, il primo fosse condannato al pagamento della quota di sua spettanza sulle somme oggetto del legato, con la condanna altresi’ in solido della banca per avere consentito lo svincolo delle somme, provocando in tal modo un danno alla beneficiaria.

Si costituiva il (OMISSIS) che in via preliminare eccepiva il difetto del litisconsorzio necessario in quanto non erano stati evocati in giudizio tutti gli eredi universali.

Nel merito sosteneva che il legato fosse affetto da nullita’, poiche’ sul conto corrente della de cuius erano confluite anche somme appartenenti ai nipoti, in quanto ricavate dalla vendita di proprieta’ immobiliari che erano in comunione tra la de cuius ed i nipoti stessi.

Chiedeva altresi’ pronunziarsi la risoluzione della disposizione a titolo di legato ex articolo 648 c.c., atteso l’inadempimento della legataria all’onere disposto da parte della testatrice.

Il Tribunale con la sentenza n. 257 del 14 maggio 2009 accoglieva la domanda della Congregazione e per l’effetto condannava il (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 87.004,38 oltre interessi legali a far data dal (OMISSIS) al saldo, rigettando invece la domanda proposta nei confronti della Cassa di Risparmio.

Avverso tale sentenza proponeva appello il (OMISSIS), e la Corte d’Appello di Ancona, nella resistenza di entrambe le appellate, rigettava il gravame principale ed incidentale (promosso dalla Congregazione in ordine al rigetto della domanda proposta nei confronti della Cassa di Risparmio).

Ad avviso dei giudici di appello andava esclusa la violazione della regola del litisconsorzio necessario, di cui si doleva l’appellante, che sosteneva la necessita’ della partecipazione al giudizio di tutti i coeredi, e cio’ in quanto non ricorreva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario atteso che il giudizio verteva unicamente sull’accertamento dell’inadempimento del (OMISSIS) rispetto all’obbligazione scaturente dalla disposizione a titolo di legato, e nei limiti della quota di sua spettanza.

Del pari andava disatteso il secondo motivo di appello vertente sulla pretesa nullita’ del legato, in quanto avente ad oggetto somme non appartenenti alla de cuius, rilevandosi che la prova circa il fatto che il ricavato della vendita dei beni comuni fosse confluito esclusivamente sul conto della de cuius non era stata fornita, e cio’ in quanto l’estratto conto, dal quale risultano versamenti di notevole consistenza coevi alle alienazioni delle proprieta’, era stato tardivamente prodotto solo in grado di appello, senza che peraltro il documento avesse i requisiti della indispensabilita’.

Veniva altresi’ rigettato il terzo motivo di appello, finalizzato ad ottenere la risoluzione del legato per inadempimento della legataria, osservandosi che, sebbene non fosse condivisibile la valutazione del Tribunale circa l’inesistenza di un’obbligazione in senso giuridico siccome scaturente dalla richiesta della testatrice di celebrare delle messe in suffragio, tuttavia, in assenza di un termine nel quale adempiere tale obbligazione, ed in mancanza di una manifestazione della volonta’ di non adempiere da parte dell’attrice, non poteva darsi seguito alla richiesta di risoluzione.

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