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nello specifico caso del danno consistito) nella spesa sostenuta (o nel debito contratto) per l’assistenza legale stragiudiziale, stabilire se la vittima abbia speso o no somme eccessive e’ giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l’attivita’ stragiudiziale;
nel caso di specie, l’offerta di pagamento fu formulata in sede stragiudiziale dalla (OMISSIS) il 7.7.2012, e dunque l’attivita’ stragiudiziale compiuta dal legale cui (OMISSIS) si rivolse fu compiuta nella vigenza del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, rimasto in vigore fino al 28.8.2012;
tale decreto prevedeva, per le prestazioni di assistenza e consulenza stragiudiziale, compensi in misura fissa o variabile in funzione del valore dell’affare, che nel caso di specie era sicuramente inferiore a 20.000, dal momento che lo stesso attore, nell’atto di citazione dinanzi al Giudice di pace, dichiaro’ espressamente di volere “contenere e ridimensionare” la propria pretesa entro tale valore; per gli affari di valore compreso tra 5.200,01 e 25.900 Euro la Tabella allegata sub 1 al Decreto Ministeriale n. 127 del 2014, prevede, come valori minimi:
– 15 Euro per le consultazioni orali;
– 90 Euro per i pareri orali (non e’ stato mai allegati che al ricorrente siano stati forniti pareri scritti);
– 13 Euro per la posizione ed archivio;
– 10 Euro per ogni lettera;
– 180 Euro per lo studio della pratica;
– 60 Euro per ogni ora di conferenza col cliente;
le altre attivita’ previste dalla Tabella (redazione di contratti, statuti, ecc.) suddetta non pertengono al caso di specie;
ne consegue che il compenso minimo dovuto al professionista per l’attivita’ svolta in sede stragiudiziale, secondo i criteri legali di determinazione, non sarebbe potuto essere inferiore ad Euro 368; il Tribunale ne ha invece liquidati 1.200, e dunque non ha violato la legge; stabilire, poi, se l’attivita’ compiuta in sede stragiudiziale dal legale della vittima meritasse di essere compensata con i valori minimi, medi o.. massimi e’ questione puramente di merito, insindacabile in questa sede;
il Tribunale, in conclusione, non ha violato alcuno dei precetti invocati dal ricorrente: non l’articolo 12 c.p.c., perche’ lo scaglione di riferimento per il calcolo del compenso e’ stato correttamente individuato in base a quanto dichiarato dallo stesso attore; e non le norme sui minimi tariffari, avendo liquidato un compenso comunque superiore al minimo;
non e’ luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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