Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2644. Le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l’avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all’art. 1223 c.c.

Le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l’avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all’art. 1223 c.c.

Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2644
Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3552/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTIE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 3196/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. NIARCO ROSSETTI.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

nel 2013 (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Taranto (OMISSIS), (OMISSIS) e la SARA’ Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale;

con sentenza 28.8.2014 n. 2249 il Giudice di pace accolse la domanda, accordando tra l’altro all’attore la somma di Euro 2.563, “corrisposta al proprio procuratore quale spesa stragiudiziale prima dell’instaurarsi del presente giudizio”;

con sentenza 21.10.2015 n. 3196 il Tribunale di Taranto, accogliendo il gravame proposto dalla (OMISSIS), ritenne che l’importo liquidato dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno consistito nelle spese legali stragiudiziali fosse eccessivo, e lo ridetermino’ in Euro 1.750,94 (dunque riducendolo di Euro 812,06);

la sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi;

la (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva, limitandosi a depositare il fascicolo di merito ed una procura speciale;

Considerato che:

col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 2697 c.c.; articoli 115 e 167 c.p.c.; deduce, al riguardo, che sebbene la notula per spese legali stragiudiziali, dell’importo di Euro 2.563, fosse stata prodotta sin dal primo grado di giudizio, la societa’ convenuta non aveva in quella sede specificamente contestato l’esistenza e l’ammontare di questa voce di danno; di conseguenza, in applicazione del principio di “non contestazione”, il relativo credito doveva ritenersi ammesso;

il motivo e’ infondato, per varie ed indipendenti ragioni;

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