Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 febbraio 2018, n. 2754. I diritti di abitazione del coniuge superstite si applicano sia nella successione necessaria che in quella legittima.

I diritti di abitazione del coniuge superstite si applicano sia nella successione necessaria che in quella legittima.

 

Sentenza 5 febbraio 2018, n. 2754
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24207-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e sul ricorso 24207-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) (OMISSIS);
– intimati –
nonche’
sul ricorso 24207-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 557/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 24/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo dei ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), assorbiti i restanti motivi, e per il rigetto del ricorso di (OMISSIS);
uditi gli Avvocati (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS), e (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 557/2013, del 24 aprile 2013.
(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con distinti controricorsi e propongono un ricorso incidentale ciascuno, ovvero la prima un ricorso strutturato con unica censura, il secondo un ricorso articolato in tre motivi.
Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 5 novembre 2001 di (OMISSIS) (deceduta in corso di causa, madre di (OMISSIS) e (OMISSIS)), che aveva convenuto (OMISSIS) per ottenerne la condanna al rimborso delle spese ordinarie condominiali ed alla corresponsione di una indennita’ di occupazione, dal 1 gennaio 1998 e fino alla conclusione del giudizio, in relazione ad appartamento sito in (OMISSIS), con box e cantina pertinenziali. Tali immobili, per quanto peraltro dedotto in lite dalla convenuta, erano stati oggetto di complesse vicende traslative della proprieta’ e del diritto di usufrutto, intervenute a far tempo dal 29 marzo 1996 tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), figlio della (OMISSIS) e dapprima convivente e poi marito della (OMISSIS). Tali vicende avevano visto inizialmente la (OMISSIS) intestataria della piena proprieta’ di un mezzo e della nuda proprieta’ della restante meta’ dei beni di via (OMISSIS) (gravati da usufrutto in favore di (OMISSIS)), e poi la (OMISSIS) recuperarne la titolarita’ in forza di riacquisto fattone con scrittura privata stipulata il 20 dicembre 1997 dal figlio (OMISSIS) quale procuratore generale della moglie (OMISSIS), nonche’ di donazione del diritto di usufrutto per atto del 22 dicembre 1997. In ogni modo, (OMISSIS) domando’ che l’indennita’ di occupazione venisse calcolata considerando che l’appartamento era stato occupato da gennaio 1998 anche dalla propria figlia (OMISSIS), nipote della (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS), altro figlio della (OMISSIS). (OMISSIS) richiese altresi’ la condanna di (OMISSIS) al pagamento di un’indennita’ di occupazione dell’appartamento di (OMISSIS), ed anche a rimborsare le spese sostenute per la manutenzione straordinaria dell’immobile di via (OMISSIS).
Il Tribunale di Genova rese dapprima sentenza non definitiva in data 9 febbraio 2004, condannando (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 19.112,18, maggiorata da interessi, per il rimborso delle spese condominiali, oltre all’indennita’ di occupazione per la meta’ dell’usufrutto dell’immobile di via (OMISSIS), e condannando (OMISSIS) a pagare ad (OMISSIS) l’indennita’ di occupazione pari ad un terzo dell’appartamento di (OMISSIS), rimettendo al prosieguo istruttorio la determinazione di tali indennita’. Costituitisi poi (OMISSIS) e (OMISSIS) in luogo della defunta (OMISSIS), il Tribunale, con sentenza del 27 marzo 2009, riconosciuta (OMISSIS) debitrice in favore dei fratelli (OMISSIS) della somma di Euro 89.852,64 ciascuno, oltre rivalutazione, interessi e interessi anatocistici, e ritenuti gli tessi (OMISSIS) e (OMISSIS) tenuti a pagare alla (OMISSIS) la somma di Euro 32.357,36 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi, operata ancora la compensazione tra i reciproci crediti, condanno’ (OMISSIS) a pagare gli importi residui. Proposti appelli avverso le due sentenze di primo grado da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Genova accolse in parte il solo gravame della prima, respingendo la domanda di pagamento degli interessi anatocistici, e confermando per il resto le pronunce del Tribunale; circa le spese processuali, la Corte di Genova condanno’ la (OMISSIS) a rimborsare alle controparti un quarto di esse in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, compensando la restante frazione.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *