Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 febbraio 2018, n. 2754. I diritti di abitazione del coniuge superstite si applicano sia nella successione necessaria che in quella legittima.

segue pagina antecedente
[…]

2.1. Il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) (che poi ribadisce quanto sostenuto del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), proposto pero’ solo subordinatamente al mancato accoglimento del primo) e’ infondato, non avendo alcun rilievo l’assunta tardiva specifica contestazione difensiva ad opera di (OMISSIS) del diritto di abitazione di (OMISSIS) sull’appartamento di (OMISSIS). La deduzione della sussistenza, o meno, sull’immobile del diritto di abitazione stabilito in favore del coniuge superstite dall’articolo 540 c.c., comma 2, costituisce, infatti, eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, indipendentemente dalla specifica e tempestiva allegazione della parte interessata, purche’ i fatti risultino documentati “ex actis” (Cass. Sez. U, 03/06/2015, n. 11377; Cass. Sez. U, 07/05/2013, n. 10531).
3. L’unico motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1445 c.c. e articolo 1014 c.c., n. 2, e l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte d’Appello di Genova affermato che (OMISSIS) fosse rimasta usufruttuaria del 50% dell’immobile di via (OMISSIS) a far tempo dal 22 dicembre 1997, allorche’ il figlio (OMISSIS) le dono’ tale diritto, senza che l’usufrutto potesse dirsi estinto ai sensi dell’articolo 1014 c.c., n. 2, quale conseguenza della scrittura privata del 20 dicembre 1997, allorche’ (OMISSIS), agendo come procuratore generale della (OMISSIS), aveva ritrasferito alla madre intestataria la piena proprieta’ di un mezzo e la nuda proprieta’ della restante meta’ di quello stesso immobile. Per la Corte di Genova, poiche’ la scrittura del 20 dicembre 1997 e’ stata annullata per il conflitto di interessi in cui versava (OMISSIS), con sentenza n. 2242/2003 del Tribunale di Genova passata in giudicato, l’effetto retroattivo dell’annullamento dichiarato ha altresi’ escluso che, in seguito alla donazione dell’usufrutto del 22 dicembre 1997, (OMISSIS) avesse riunito nella sua persona la proprieta’ e l’usufrutto del bene. Al riguardo, la ricorrente incidentale (OMISSIS) contesta che l’estinzione dell’usufrutto fu effetto della donazione del 22 dicembre 1997 e non della compravendita del 20 dicembre 1997 poi annullata, sicche’ la sentenza n. 2242/2003 non puo’ aver travolto anche gli effetti del primo atto.
3.1. Il motivo e’ infondato perche’ la Corte d’Appello di Genova ha deciso la questione facendo corretta applicazione dell’interpretazione di questa Corte in punto di retroattivita’ degli effetti della sentenza di annullamento (cfr. Cass. Sez. 2, 11/02/1998, n. 1395; Cass. Sez. L, 15/06/1995, n. 6756; Cass. Sez. 3, 28/10/1969, n. 3556; Cass. Sez. 1, 04/06/1968, n. 1681; Cass. Sez. 2, 27/01/1967, n. 236).
La sentenza che accoglie l’azione di annullamento di un contratto di vendita immobiliare, nella specie posto in essere da un procuratore generale con potere di disposizione in conflitto d’interessi con il rappresentato, ha natura costitutiva e valore retroattivo, nel senso che il negozio si ha come se ab initio non fosse mai stato posto in essere, onde non puo’ essere produttivo di alcun effetto e si ha per ripristinata la situazione di fatto e di diritto anteriore al contratto annullato. Ne consegue che l’efficacia retroattiva dell’annullamento del contratto di vendita della nuda proprieta’ di una quota del bene fa venir altresi’ meno la conseguenza dell’estinzione dell’usufrutto su di essa gravante per la riunione dell’usufrutto e della proprieta’ nella stessa persona (articolo 1014 c.c., n. 2) verificatasi in epoca successiva al negozio annullato, cio’ non comportando un’estensione dell’efficacia della pronuncia di annullamento della vendita della nuda proprieta’ della quota al successivo contratto traslativo del diritto di usufrutto, ne’ una reviviscenza del diritto di usufrutto, quanto la negazione dell’effetto della consolidazione, ai sensi dell’articolo 1014 c.c., n. 2, comunque discendente dal negozio annullato.
4. Vengono quindi accolti il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) ed il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), rimangono assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) ed il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), vengono rigettati il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) ed il ricorso incidentale di (OMISSIS). La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, nei limiti delle censure accolte, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Il giudice di rinvio decidera’ uniformandosi ai richiamati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) ed il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) ed il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) ed il ricorso incidentale di (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Genova anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale di (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *