Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2729. Le verifiche (fattibilità economica) del Tribunale in tema di concordato preventivo

In tema di concordato preventivo, il tribunale e’ tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilita’ del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilita’ giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilita’ economica, intesa come realizzabilita’ di esso nei fatti, puo’ essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalita’ indicate dal proponente per superare la crisi

Ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2729
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fallimento (OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) s.r.l., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale allegata al controricorso, che dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni relative al processo presso l’indirizzo di p.e.c. (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 604/2016 della Corte di appello di L’Aquila, emessa in data 8 giugno 2016 e depositata il 15 giugno 2016, n. R.G. 803/2015.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. In data 28 settembre 2013 la societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha chiesto la dichiarazione di fallimento della societa’ (OMISSIS) s.r.l. in qualita’ di sua creditrice.
2. A seguito della contestuale proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo avanzata dalla (OMISSIS) s.r.l. e depositata, con ricorso, sette giorni prima dell’udienza, Il Tribunale di Teramo ha richiesto alla societa’ la produzione di una dichiarazione d’obbligo di una banca disposta a finanziare (almeno nella misura del 20 %) le spese della procedura e la riduzione del valore di stima degli immobili offerti ai creditori, perche’ presumibilmente non corrispondente in eccesso a quello reale.
3. Preso atto della mancata ottemperanza da parte della societa’ istante a tali richieste, il Tribunale di Teramo, in data 15 aprile 2016, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo e ha emesso sentenza dichiarativa di fallimento.
4. La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto, dinanzi alla Corte d’appello de L’Aquila, reclamo L. Fall., ex articolo 18, avverso la sentenza dichiarativa del fallimento.
5. Sono rimasti contumaci i creditori, mentre ha chiesto il rigetto del reclamo la Curatela.
6. In accoglimento del reclamo, la Corte d’appello ha revocato la sentenza dichiarativa del fallimento ritenendo inammissibili entrambe le richieste avanzate dal Tribunale. Nella parte motiva la Corte ha dichiarato, in via preliminare, che il controllo sulla fattibilita’ economica del concordato preventivo puo’ essere eseguito nei limiti di una assoluta, manifesta inettitudine del piano a soddisfare, sia pure minimamente, i creditori chirografari in un tempo ragionevole. La prima richiesta, secondo la Corte di appello, e’ da ritenersi pertanto inammissibile perche’, ai sensi della L. Fall., articolo 163, comma 2, n. 4, la valutazione sulle spese della procedura puo’ essere effettuata solo nella fase di ammissione al concordato. Per quanto riguarda la seconda richiesta il giudizio effettuato dal Tribunale oltrepassa, secondo la Corte di appello, i limiti della fattibilita’ economica, per estendersi a una valutazione relativa alla inattendibilita’ della stima, non ammessa nella fase del procedimento di competenza del Tribunale.
7. Propone ricorso per cassazione la Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. affidandosi a due motivi di ricorso illustrati da memoria difensiva.
8. Si difende con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l..
9. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 182 quinquies, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nella circostanza che la richiesta di contrarre il finanziamento per il pagamento delle spese della procedura e’ stata avanzata dalla debitrice stessa.
10. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articoli 160, 161 e 162, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio perche’ la Corte d’appello non ha preso in considerazione le ragioni che hanno spinto il Tribunale a non concedere l’autorizzazione all’ammissione alla procedura di concordato preventivo, ragioni che dimostrano l’abuso dello strumento del concordato preventivo.

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