Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2644. Le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l’avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all’art. 1223 c.c.

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[…]

nello specifico caso del danno consistito) nella spesa sostenuta (o nel debito contratto) per l’assistenza legale stragiudiziale, stabilire se la vittima abbia speso o no somme eccessive e’ giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l’attivita’ stragiudiziale;

nel caso di specie, l’offerta di pagamento fu formulata in sede stragiudiziale dalla (OMISSIS) il 7.7.2012, e dunque l’attivita’ stragiudiziale compiuta dal legale cui (OMISSIS) si rivolse fu compiuta nella vigenza del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, rimasto in vigore fino al 28.8.2012;

tale decreto prevedeva, per le prestazioni di assistenza e consulenza stragiudiziale, compensi in misura fissa o variabile in funzione del valore dell’affare, che nel caso di specie era sicuramente inferiore a 20.000, dal momento che lo stesso attore, nell’atto di citazione dinanzi al Giudice di pace, dichiaro’ espressamente di volere “contenere e ridimensionare” la propria pretesa entro tale valore; per gli affari di valore compreso tra 5.200,01 e 25.900 Euro la Tabella allegata sub 1 al Decreto Ministeriale n. 127 del 2014, prevede, come valori minimi:

– 15 Euro per le consultazioni orali;

– 90 Euro per i pareri orali (non e’ stato mai allegati che al ricorrente siano stati forniti pareri scritti);

– 13 Euro per la posizione ed archivio;

– 10 Euro per ogni lettera;

– 180 Euro per lo studio della pratica;

– 60 Euro per ogni ora di conferenza col cliente;

le altre attivita’ previste dalla Tabella (redazione di contratti, statuti, ecc.) suddetta non pertengono al caso di specie;

ne consegue che il compenso minimo dovuto al professionista per l’attivita’ svolta in sede stragiudiziale, secondo i criteri legali di determinazione, non sarebbe potuto essere inferiore ad Euro 368; il Tribunale ne ha invece liquidati 1.200, e dunque non ha violato la legge; stabilire, poi, se l’attivita’ compiuta in sede stragiudiziale dal legale della vittima meritasse di essere compensata con i valori minimi, medi o.. massimi e’ questione puramente di merito, insindacabile in questa sede;

il Tribunale, in conclusione, non ha violato alcuno dei precetti invocati dal ricorrente: non l’articolo 12 c.p.c., perche’ lo scaglione di riferimento per il calcolo del compenso e’ stato correttamente individuato in base a quanto dichiarato dallo stesso attore; e non le norme sui minimi tariffari, avendo liquidato un compenso comunque superiore al minimo;

non e’ luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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