Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3676. L’obbligo informativo sussiste in ogni caso, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli

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la procura apposta in calce all’atto di riassunzione aveva il seguente tenore: “il sottoscritto (OMISSIS), quale amministratore di sostegno (..), delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del procedimento di amministrazione di sostegno nei confronti della signora (OMISSIS), gli atti inerenti, conseguenti e successivi (…) l’Avv. (OMISSIS) (…)”;
la formula, per quanto non limpidissima, deve essere interpretata – come sempre accade in tema di procura ad litem – secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui all’articolo 1367 c.c. e articolo 159 c.p.c., nel rispetto in particolare del principio di conservazione, considerato il contesto dell’atto cui essa accedeva (cfr. in generale Cass. n. 11326-04, Cass. n. 2192406, Cass. 1419-11);
quella di cui si discute e’ suscettibile di ricomprendere, per l’estensione del mandato all’attivita’ conseguente e successiva al procedimento di amministrazione di sostegno, anche la rappresentanza processuale relativa ai giudizi tesi alla tutela del soggetto sottoposto ad amministrazione; e tra questi giustappunto il giudizio da riassumere dinanzi alla corte bresciana, al quale era funzionale l’atto che la conteneva;
al tale esito ermeneutico conduce d’altronde il richiamato principio di salvezza degli atti processuali, considerata la necessita’ di prediligere il criterio oggettivo di interpretazione teso a rendere l’atto produttivo dei suoi effetti, piuttosto che totalmente inefficace;
il secondo e il terzo motivo attengono alle statuizioni di merito; col secondo la (OMISSIS), denunziando la violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, articolo 1 e articolo 23 T.u.f., sostiene la tesi della validita’ del contratto di intermediazione finanziaria, ancorche’ sottoscritto dal solo cliente e non dall’intermediario, attesa la funzione di tutela dell’obbligo di forma nei confronti del risparmiatore quale parte debole del rapporto, nonche’ la predisposizione e l’esecuzione del contratto da parte dell’intermediario;
col terzo mezzo, invece, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 21, comma 1 T.u.f. e articolo 29 del regolamento intermediari, poiche’ in ragione dei dati specifici caratterizzanti l’acquisto, la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere adempiuti tutti i necessari obblighi informativi; deve essere esaminato prioritariamente il terzo motivo, in quanto l’impugnata sentenza contiene due autonome rationes decidendi;
invero la domanda di condanna proposta dall’appellante e’ stata accolta sia come conseguenza della nullita’ del contratto-quadro, sia come conseguenza della risolubilita’ dell’ordine di acquisto per l’inadempimento degli obblighi informativi discendenti dal T.u.f.;
la critica consegnata al terzo motivo di ricorso, volta a rappresentare che nessun obbligo informativo gravava sulla banca per la natura non speculativa, nell’anno 2000, dell’investimento in titoli argentini, per l’avvenuto precedente acquisito di altri titoli maggiormente rischiosi e per la rilevanza quantitativa dell’acquisizione rispetto all’ammontare del patrimonio dell’investitore (1/3), e’ minata nel presupposto giuridico, avendo questa Corte affermato il principio per cui l’obbligo informativo sussiste in ogni caso, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli; tanto che, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest’ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non e’ configurabile neppure un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, per non essersi lo stesso informato della rischiosita’ dei titoli acquistati (v. Cass. n. 9892-16, Cass. n. 8394-16);
l’attuale censura della banca implica la revisione del giudizio di fatto, che la corte d’appello ha espresso valutando in contrario come sintomatiche della rischiosita’ intrinseca dell’operazione le risultanze di rating dell’emittente i titoli nel periodo in questione, le note Consob riepilogative del prospetto dei rischi dell’obbligazione e le caratteristiche personali dell’investitore (pensionato di 79 anni);
tale giudizio non e’ stato minimamente sindacato sul versante della motivazione, donde il terzo motivo di ricorso si palesa del tutto inammissibile, vuoi ex articolo 360-bis c.p.c., vuoi perche’ implicante un sindacato di fatto;
cio’ comporta l’inammissibilita’, per difetto di interesse, anche del secondo motivo, poiche’, qualunque ne sia la sorte, la decisione sarebbe destinata a rimanere intatta nella ratio concorrente appena scrutinata (v. per tutte Cass. Sez. U n. 7931-13, Cass. n. 2108-12);
cio’ consente di rigettare il ricorso, senza necessita’ di attendere l’esito della recente rimessione alle Sezioni unite della questione se, a norma del T.u.f., il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, accanto a quella dell’investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario (Cass. n. 10447-17);
le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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