Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3676. L’obbligo informativo sussiste in ogni caso, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli

L’obbligo informativo sussiste in ogni caso, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli; tanto che, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest’ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non e’ configurabile neppure un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, per non essersi lo stesso informato della rischiosita’ dei titoli acquistati

Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3676
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28780-2016 proposto da:
(OMISSIS) SOC COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di Amministratore di Sostegno di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 400/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
in relazione a un acquisito di obbligazioni della Repubblica argentina, il tribunale di Brescia respingeva le domande di condanna proposte da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) (hinc solo (OMISSIS)) per la restituzione delle somme investite; domande basate sull’accertamento della nullita’ del contratto di negoziazione (in quanto non sottoscritto dall’intermediario che lo aveva predisposto) e comunque sull’inadempimento da parte della banca agli obblighi informativi circa i profili di rischio degli strumenti finanziari;
(OMISSIS) proponeva appello e il relativo giudizio veniva riassunto, in sua morte, dalla moglie, (OMISSIS), in persona dell’amministratore di sostegno;
la corte d’appello di Brescia accoglieva il gravame sia in merito alla dedotta nullita’ del contratto-quadro, sia in merito alla risoluzione dell’ordine di acquisto per inadempimento dell’intermediaria agli obblighi informativi, sicche’ condannava la (OMISSIS) alla restituzione degli importi ricevuti, detratte le cedole percette e le somme gia’ incassate a seguito della vendita dei titoli;
per la cassazione della sentenza, depositata il 4-5-2016, la (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ai quali l’intimata ha replicato con controricorso;
la ricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo denunzia la nullita’ della sentenza e del procedimento per difetto di legitimatio ad processum in sede di riassunzione del giudizio di appello, atteso il difetto della procura difensiva rilasciata, in nome della (OMISSIS), dall’amministratore di sostegno; da cio’ sarebbe derivato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
il motivo e’ manifestamente infondato;

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