Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3781. Nel sistema sanzionatorio previsto dal legislatore nell’art. 142 c.d.s. la proporzionalità è assicurata dalla previsione di scaglioni di velocità

Nel sistema sanzionatorio previsto dal legislatore nell’art. 142 c.d.s. la proporzionalità è assicurata dalla previsione di scaglioni di velocità, ai quali corrispondono sanzioni progressivamente più elevate e la struttura della norma, con l’indicazione non oltre, assume il valore di 0,1 come elemento che determina il passaggio dall’uno all’altro scaglione.

Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3781
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22187-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1195/2016 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 23/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. Elisa Picaroni.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che (OMISSIS) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Padova, depositata in data 23 febbraio 2016, che ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Padova n. 1558 del 2014, e nei confronti del Comune di Piove di Sacco;
che il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione della sig.ra (OMISSIS) al verbale di accertamento della violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8, rilevata dalla Polizia Municipale di Piove di Sacco a mezzo di apparecchio rilevatore della velocita’;
che il Tribunale ha respinto il gravame osservando che la velocita’ rilevata (pari km/h 85,1) era superiore di oltre 10 km/h al limite di velocita’ di 70 km/h, pur dopo l’applicazione del margine di tolleranza minima di 5 km/h previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 345;
che lo sforamento di 10,1 km/h rientrava nella previsione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8, (superamento del limite da 10 a 40 km/h), la cui violazione era stata correttamente contestata, mentre l’entita’ dello scostamento poteva rilevare ai fini della determinazione della sanzione;
che la parte intimata non ha svolto difese;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;
che il ricorso e’ infondato;
che la ricorrente denuncia con il primo motivo violazione dell’articolo 112 c.p.c., assumendo che il giudice d’appello non avrebbe compreso il senso della censura con cui l’appellante contestava che il valore 0,1 dopo il valore 80 km/h non poteva essere considerato scientificamente e tecnicamente affidabile, e che pertanto la velocita’ del veicolo, ai fini della sanzionabilita’ della condotta di guida, era di 80 km/h, e quindi rientrava nella diversa fattispecie prevista dall’articolo 142 C.d.S., comma 7;
che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., ancora sull’assunto che il Tribunale non avrebbe compreso il senso della censura riguardante il margine di tolleranza, nonche’ dell’articolo 142 C.d.S., commi 7 e 8, e lamenta che il Tribunale non ha disapplicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 345 “nella parte in cui non consente adeguatamente una tolleranza in favore del contravventore”, in contrasto con i principi di colpevolezza, proporzionalita’ e legittimo affidamento;
che non sussiste la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. in quanto il Tribunale ha affrontato la questione riguardante la misura della velocita’ contestata, evidenziando che alla velocita’ rilevata, pari a 85,1 km/h, era stato applicato il margine di tolleranza di 5 km – previsto a favore del trasgressore dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 485 del 1992, articolo 345, nel quale e’ assorbita integralmente la tolleranza strumentale – e che tale margine risultava nella specie superiore al 5% della velocita’ rilevata;
che, di conseguenza, non sussiste la violazione dell’articolo 142 C.d.S., commi 7 e 8, denunciava in ricorso;
che con il terzo motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, comma, 10;
che in assunto della ricorrente il Tribunale non avrebbe compreso il senso del richiamo al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, perche’ non aveva tenuto conto dell’attestazione dell’accademico matematico Prof. (OMISSIS), prodotta in giudizio, secondo cui l’ultima cifra della misurazione della velocita’, cioe’ lo 0,1 km/h dopo la cifra 80 non potrebbe essere considerata certa, e quindi non potrebbe costituire il discrimine tra la fattispecie sanzionatoria piu’ grave, prevista dall’articolo 142 C.d.S., comma 8, e quella meno grave, prevista dal comma 7 della stessa disposizione;
che il dato evidenziato inciderebbe sia sulla colpevolezza della violazione, per la scusabilita’ dello sforamento dello 0,1, sia sulla proporzionalita’ della sanzione e sul legittimo affidamento del trasgressore, mentre gli argomenti utilizzati dal Tribunale – proporzionalita’ riservata al legislatore sarebbero distonici con il principio di flessibilita’ della proporzionalita’, affermato in ambito Europeo, tanto piu’ in materia coperta dal diritto dell’Unione;

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