Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3692. Sulle confezioni di fazzolettini di carta non vi era l’avviso della presenza di nichel

Sulle confezioni di fazzolettini di carta non vi era l’avviso della presenza di nichel. Per un prodotto come dei fazzoletti di carta, naturalmente destinato ad entrare in contatto con la pelle, è stato ritenuto necessario l’avviso, essendo una sostanza che può cagionare un danno a persone, cose o ambiente.

Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3692
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16500-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 170/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da (OMISSIS) SPA, con conseguente conferma della gravata sentenza della Corte d’Appello di Torino;
FATTO E DIRITTO
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata. Rilevato che:
(OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti per avere utilizzato (per detergersi il sudore dal viso, dal collo e dagli avambracci) un fazzolettino di carta – a marchio “(OMISSIS)” – prodotto dalla convenuta, che aveva determinato una reazione cutanea – imputabile ad allergia da metallo – con una conseguente estesa dermatite protrattasi per oltre tre mesi;
la convenuta resistette alla domanda, che venne rigettata dal Tribunale di Cuneo, con condanna dell’attrice al pagamento delle spese di lite;
la Corte di Appello di Torino ha riformato la sentenza, affermando la responsabilita’ della convenuta e condannandola al risarcimento dei danni (nell’importo di 4.193,55 Euro), oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
la (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo illustrato da memoria; ha resistito l’intimata con controricorso;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato che:
con l’unico motivo, la ricorrente deduce la “falsa applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articoli 114 e 117 (…), per avere ritenuto la corte di appello che il danno costituisca prova del difetto del prodotto”, nonche’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (…), per avere la corte di appello attribuito alla c.t.u. chimica una valutazione di pericolosita’ del prodotto, in quest’ultima del tutto assente”;

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