Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3692. Sulle confezioni di fazzolettini di carta non vi era l’avviso della presenza di nichel

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[…]

assume la ricorrente che, mentre e’ incontroverso che l’utilizzo del fazzoletto ha prodotto la reazione allergica sfociata nella dermatite, non risulta accertato che tale reazione allergica sia stata prodotta dalla presenza di nichel nel fazzoletto; e cio’ in quanto, pur affermando che il nichel e’ un sensibilizzante da contatto, la c.t.u. aveva chiarito che la percentuale di nichel riscontrata nel fazzoletto era superiore al limite consentito per gli imballaggi a contatto con gli alimenti ed i cosmetici, ma conforme alla direttiva comunitaria CE 2004/96 e al regolamento OEKOTex per i tessili; ha sostenuto dunque che “la c.t.u. non ha accertato in alcun modo che la reazione fosse stata causata da una presenza di nichel superiore ai livelli prescritti dalle norme o dalle discipline precauzionali esistenti”;
cio’ premesso e rilevato che la disciplina risultante dagli articoli 114 e 117 Codice del consumo esclude che l’esistenza del danno dimostri di per se’ la natura difettosa del prodotto, ha concluso che la fattispecie concreta e quella astratta “non combaciano” in quanto la Corte “ha ritenuto difettoso il prodotto per il solo fatto che esso ha prodotto un danno, essendo palesemente inesistenti le valutazioni di difettosita’ del prodotto, che essa attribuisce alla c.t.u.”;
il motivo e’ inammissibile e, comunque infondato;
inammissibile, in quanto non censura in modo adeguato la ratio della decisione, omettendo di prendere posizione sulla previsione del D.Lgs n. 206 del 2005, articolo 6 (che, alla lettera d, impone al produttore di indicare l'”eventuale presenza di materiali o sostanze che possano arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente”) e sul rilievo della Corte secondo cui era “pacifica (…), in causa, la mancanza assoluta di etichetta o avvertenza circa la presenza dei metalli in questione sulla confezione, avvertenze funzionali ad informare potenziali soggetti allergici del rischio, particolarmente concreto proprio in rapporto alla tipologia del prodotto e alla sua normale destinazione d’uso”; si tratta – all’evidenza – di un rilievo decisivo ai fini della connotazione del prodotto come difettoso (in relazione alla previsione dell’articolo 117, lettera a Decreto Legislativo cit.) che, in quanto non censurato, rende priva di interesse la contestazione della difettosita’ del prodotto sotto altri profili;
la censura svolta e’ comunque infondata, in quanto e’ basata sulla premessa, non corretta, che il fazzoletto non potesse essere ritenuto difettoso: invero, a prescindere dall’esistenza o meno di un’espressa affermazione della difettosita’ del prodotto nella relazione di c.t.u., la Corte e’ pervenuta ad affermare tale difettosita’ evidenziando elementi (segnatamente, l’anomalia della presenza di un metallo noto come sensibilizzante da contatto e causa di allergie in un fazzolettino di carta “destinato per sua natura a venire a contatto con la pelle, il naso o la bocca degli individui” e “sicuramente idoneo a provocare un danno all’uomo”) che rispondono pienamente al paradigma normativo di cui all’articolo 117 Codice del consumo; va escluso pertanto che la Corte abbia fatto discendere la difettosita’ del prodotto dal solo fatto che esso abbia prodotto un danno, giacche’ la natura difettosa e’ stata accertata sotto il duplice profilo della anomalia della presenza di un metallo idoneo ad arrecare danno all’uomo e – come detto sopra – della mancanza delle informazioni “minime” richieste dai citati articoli 6 e 117, lettera a);
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Motivazione semplificata.

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