Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 6 febbraio 2018, n. 5472. Lesioni colpose, delitto contro la salute pubblica e commercio di sostanze nocive per il titolare del catering se dopo il banchetto gli invitati finiscono al pronto soccorso

In tema di igiene degli alimenti, con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l’esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l’igienita’ delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l’immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge.
Pertanto, lesioni colpose, delitto contro la salute pubblica e commercio di sostanze nocive per il titolare del catering se dopo il banchetto gli invitati finiscono al pronto soccorso.

Sentenza 6 febbraio 2018, n. 5472
Data udienza 6 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriell – rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di LECCE in data 14/11/2016;
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. Dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. BALSAMO Antonio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l’Avv. (OMISSIS) del foro di Lecce in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) del foro di Lecce per le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il quale, associandosi alle richieste del Procuratore Generale, ha chiesto il rigetto del ricorso; ha depositato conclusioni scritte e nota spese alle quali si e’ riportato;
l’Avv. (OMISSIS) del foro di 1ecce per (OMISSIS), il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Lecce ha riformato la sentenza del Tribunale di quella citta’, appellata dall’imputato (OMISSIS), con la quale costui era stato condannato per il reato di cui agli articoli 444, 452 e 590 c.p., riducendo la pena inflitta e confermando nel resto.
Si e’ contestato al (OMISSIS) di avere distribuito, quale titolare della ditta di catering “(OMISSIS)”, sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica, nella specie alimenti, tra cui pesce, induriti, in parte anche congelati, che provocavano a numerosi invitati ad un banchetto nuziale che li avevano assunti disturbi gastro-alimentari, alcuni di essi facendo ricorso alle cure del pronto Soccorso dell’ospedale di (OMISSIS), altri a quelle del medico curante (cosicche’, a seguito della segnalazione dei casi di tossinfezione alimentare, era stata anche avviata un’inchiesta epidemiologica da parte della ASL), cosi’ cagionando a (OMISSIS) lesioni personali consistite in una “sindrome gastro-intestinale”, conseguita alla ingestione degli alimenti distribuiti durante quel banchetto, giudicate guaribili in gg. 5 (in (OMISSIS), con querela del 29/12/2009).
2. L’imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione del materiale probatorio, avendo la Corte territoriale dato rilievo alla attendibilita’ delle dichiarazioni delle pp.oo., costituitesi parti civili, al numero dei soggetti cui erano stati diagnosticati disturbi gastroenterici, alla sintomatologia denunciata e alle dichiarazioni del Dr. (OMISSIS), senza dare invece alcun rilievo alla forza dimostrativa del dato processuale piu’ rilevante, vale a dire l’esito negativo dell’unico esame strumentale ed obiettivo (copro coltura) eseguito.

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