Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 8 gennaio 2018, n. 179. Rimessa alle Sezioni unite la questione degli effetti della notifica da parte di un ufficiale giudiziario addetto a una sede differente

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6. Sul tema giuridico di cui trattasi, il collegio d’appello toscano, (“andando di contrario avviso” rispetto all’indirizzo consolidato, ha osservato (pp. 4-5 della sentenza impugnata):
– che le cause di nullita’ sono quelle previste dalla legge (articolo 156 c.p.c.) e, in particolare, le nullita’ delle notificazioni sarebbero solo quelle previste dall’articolo 160 c.p.c. (con tale richiamo in qualche modo anticipando la rilettura del sistema delle nullita’ delle notificazioni operata da” Cass. sez. U 20/07/2016 n. 14916, su cui in appresso);
– che le norme del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 che regolano la competenza degli ufficiali giudiziari avrebbero mero carattere organizzativo, per cui dalla loro violazione dovrebbero discendere conseguenze disciplinari o risarcitorie, ma non l’invalidita’ dell’atto compiuto;
– che, nel caso di specie, comunque, essendosi la notificazione realizzata a mezzo posta, sarebbe stato l’agente postale a certificare la consegna del plico, con atto che potrebbe ben essere considerato valido a prescindere da quello, meramente preparatorio, dell’ufficiale giudiziario territorialmente incompetente che ne ha richiesto l’invio;
– che a ogni buon conto, anche a voler ritenere l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario produttiva, per derivazione, di nullita’ della notificazione, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si dovrebbe considerare avvenuta per effetto della consegna (cui segua indifferentemente la costituzione in giudizio o la contumacia), e non per effetto della sola costituzione in giudizio (come invece ritenuto dalla giurisprudenza consolidata).
7. Con le proprie conclusioni scritte l’avvocato generale presso questa corte ha ritenuto “plausibili” gli argomenti prospettati nella sentenza, richiamando talune incongruenze della visione tradizionale (tra le quali l’estensione della nozione di incompetenza funzionale, prevista per il giudice, a quella che e’ una incompetenza territoriale di soggetto diverso; nonche’ l’individuazione della conseguenza dell’incompetenza funzionale (se sussistente), contraddittoriamente, nella nullita’ sanabile invece che – come gia’ detto – nell’inesistenza), condividendo comunque la non ipotizzabilita’ del permanere di una nullita’ dopo il raggiungimento dello scopo (individuato anche in questo caso nella consegna e non nella costituzione in giudizio), nonche’ auspicando la rimessione alle sezioni unite per la revisione dell’indirizzo tradizionale in una interpretazione del quadro normativo costituzionalmente orientata e ispirata alla giurisprudenza della c.e.d.u..
8. Nell’ambito del plesso giurisdizionale amministrativo – cio’ cui fa un cenno la motivazione della sentenza impugnata – l’indirizzo ermeneutico prevalente e’ di segno opposto a quello della giurisprudenza civile.
8.1. In termini generali, il riferimento giurisprudenziale principale e’ tuttora operato a Cons. St., ad. plen., n. 4 del 23/02/1982, laddove il consesso giurisdizionale amministrativo ebbe a rilevare che:
– le norme regolanti la c.d. competenza degli ufficiali giudiziari, piu’ correttamente da qualificarsi come regolanti la “ripartizione di attribuzioni” degli ufficiali stessi, trovano applicazione anche nel processo amministrativo, le cui parti debbono avvalersi dell’opera di ufficiali giudiziari nel rispetto delle regole contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 cit. e, in particolare, degli articoli 106 e 107, che identificano l’ufficiale giudiziario “del luogo in cui la notifica deve essere eseguita o dell’autorita’ giudiziaria che conosce dell’affare cui si riferisce l’atto da notificare”;
– ciononostante, alla luce del principio generale di tassativita’ delle nullita’ processuali ricavabile dall’articolo 156 c.p.c., l’effettuazione di notifica dall’ufficiale giudiziario incompetente per territorio, in genere per mezzo dell’invio per posta, non e’ affetta da autonoma nullita’, posto che, in vicende del tipo considerato, tra notificazione posta in essere da ufficiale giudiziario competente e ufficiale giudiziario addetto ad altro ufficio esiste l’unica differenza costituita dall’identita’ del mittente del plico raccomandato, mentre la notifica viene completata dall’ufficio postale del luogo di residenza dell’intimato: “la differenza esistente in concreto appare troppo tenue per poter fondare l’affermazione di difetto di elemento indispensabile al raggiungimento dello scopo”.
8.2. All’orientamento interpretativo della giurisdizione amministrativa, a quanto consta estesosi in generale anche alle notificazioni non effettuate a mezzo del servizio postale, non e’ pero’ estranea la considerazione delle norme disciplinanti il processo amministrativo: cosi’, da un lato, si e’ rilevato che il regolamento di procedura di cui al Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, articolo 8, allora vigente, stabiliva che la notificazione dei ricorsi “si eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale”, senza distinguere l’autorita’ cui costoro fossero addetti; d’altro lato, oggi viene in considerazione l’articolo 39 del c.p. ammin. che, sotto la rubrica “rinvio esterno”, al secondo comma dispone che “le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”, dizione quest’ultima secondo alcuni ricomprendente le sole norme in materia di notificazioni a mezzo posta, notificazioni a cura degli avvocati e simili, secondo altri anche le norme in tema di riparto di attribuzioni degli ufficiali giudiziari.

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