Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 8 gennaio 2018, n. 179. Rimessa alle Sezioni unite la questione degli effetti della notifica da parte di un ufficiale giudiziario addetto a una sede differente

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4.1. La ricorrente sostiene che tale notifica sia nulla in quanto sanabile dalla sola costituzione della parte in giudizio o dalla rinnovazione disposta dal giudice, e conseguentemente deduce la nullita’ della sentenza d’appello per omesso rilievo dell’invalidita’ derivata dell’intero giudizio di opposizione.
4.2. In argomento va tenuto conto che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articoli 106 e 107, l’ufficiale giudiziario e’ competente a notificare atti del proprio ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione, mentre puo’ eseguire nei confronti di soggetti con riferimento territoriale altrove, per mezzo del servizio postale, soltanto le notificazioni degli atti relativi a procedimenti che siano o possano essere di competenza dell’autorita’ giudiziaria della sede cui e’ addetto.
4.3. Da tale disciplina la giurisprudenza civile consolidata del plesso giurisdizionale ordinario ha fatto tradizionalmente discendere che l’incompetenza per territorio dell’ufficiale giudiziario procedente costituisca motivo di nullita’ della notificazione, al di la’ delle ipotesi previste dall’articolo 160 c.p.c., in forza del generale principio di invalidita’ dell’atto compiuto dal funzionario pubblico in assenza di potere (cfr. a puro titolo esemplificativo, nell’ambito di un indirizzo che e’ assai piu’ risalente, Cass. n. 19834 del 19/09/2014, n. 14355 del 06/06/2013, n. 19352 del 21/08/2013, n. 15372 del 06/07/2006 nonche’ Cass. sez. U. n. 6217 23/03/2005).
4.4. Ad avviso della giurisprudenza richiamata, peraltro, non si verterebbe in un’ipotesi di inesistenza – quale ricorrerebbe nel caso di atto totalmente esorbitante i poteri del funzionario procedente – bensi’ di nullita’ sanabile (v. da ultimo Cass. n. 22995 del 29/10/2014), ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo mediante la costituzione della parte (essendo non considerato raggiungimento dello scopo la mera consegna), dovendo in caso contrario il giudice disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. (e, in argomento, salve le considerazioni che si svolgeranno infra circa il possibile portato di Cass. sez. U 20/07/2016 n. 14916, giova pero’ precisare che in casi consimili la stessa giurisprudenza civile e’ addivenuta a ipotizzare l’inesistenza dell’atto notificatorio, tema su cui si tornera’ – cfr. ad es. Cass. n. 6095 del 21/03/2005 in tema di notifica d’atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace ai sensi del Decreto Legge n. 571 del 1994, articolo 11 bis, convertito in legge n. 673 del 1994, da parte dei “messi del giudice di pace” (gia’ “uscieri di conciliazione” a norma del Regio Decreto n. 2271 del 1924, articolo 175, u.c.,allegato n. 1), se operanti al di fuori degli affari di competenza del conciliatore nel territorio).
5. Cio’ posto, giova rilevare che l’applicazione dell’indirizzo tradizionale al caso in esame, sollecitata dal primo motivo di ricorso, non produrrebbe probabilmente esiti minimali sul procedimento: nell’esame del motivo, e’ ipotizzabile che debba affermarsi che, non essendosi nella specie prodotto alcun effetto sanante nel senso poc’anzi ricordato, il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere la nullita’ della notificazione e, non potendo piu’ ordinarne la rinnovazione (quale esito ordinario nel giudizio in cui la nullita’ si e’ verificata: cfr. ad es. Cass. n. 22113 del 29/10/2015 e n. 9233 del 12/07/2000), avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ della sentenza impugnata e, in applicazione dell’articolo 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice (cfr. ad es. Cass. n. 20757 del 01/10/2014 e n. 18081 del 08/09/2004); in altri termini, ove debba confermarsi l’indirizzo interpretativo tradizionale, potrebbe nel caso in esame seguire la cassazione con rinvio mediante la dichiarazione di nullita’ dei giudizi di merito e delle sentenze che li hanno conclusi, con rimessione della causa al giudice di primo grado, con evidente impatto sulla durata del processo.
5.1. A prescindere da quanto innanzi, le implicazioni del principio tradizionale sono numerose: si pensi, ad es., al fatto che si e’ ritenuto che la nullita’ della notificazione della sentenza eseguita da ufficiale giudiziario incompetente precludesse il decorso del termine breve di impugnazione (Cass. n. 10988 del 18/05/2011 e sez. U n. 51 del 12/02/1999) e che il pignoramento dallo stesso notificato potesse essere impugnato per nullita’ (con l’opposizione agli atti esecutivi secondo Cass. n. 5583 del 09/04/2003; contra invece, per il precetto, Cass. n. 1928 del 25/02/1994).

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