Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 8 gennaio 2018, n. 179. Rimessa alle Sezioni unite la questione degli effetti della notifica da parte di un ufficiale giudiziario addetto a una sede differente

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11. Ritornando al tema principale, relativo all’impatto processualcivilistico dell’esercizio ultra vires di attivita’ dell’ufficiale giudiziario, una rivalutazione delle questioni come innanzi suscitate non potrebbe prescindere dal novum recato, in tema di validita’ delle notificazioni, da Cass. sez. U n. 14916 del 20/07/2016. Con tale pronuncia sono stati recentemente ridefiniti, in senso restrittivo, i confini della categoria dell’inesistenza della notificazione, che e’ stata ritenuta “configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’”.
11.1. La sentenza nomofilattica si e’ preoccupata, anche nell’ambito della formulazione del principio di diritto, di identificare gli “elementi costitutivi essenziali” e, individuate le due componenti dell’attivita’ notificatoria nella trasmissione e nella consegna, quanto alla prima le sezioni unite hanno determinato quale elemento essenziale una “attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato”.
11.2. Riprendendo tale principio di diritto le categorie tradizionali, contemperate anche con un rilievo attribuito alla riconoscibilita’, resta da determinare, all’atto pratico, cum terminos urbis exierit, se si debba ritenere esistente la potestas dell’ufficiale giudiziario operante fuori dal territorio assegnatogli. Ove cio’ non si dovesse ritenere, addirittura il novum delle sezioni unite potrebbe condurre a sanzionare di inesistenza l’atto che, finora, per quanto detto, e’ qualificato meramente nullo.
12. A fronte di tale spettro interpretativo, si pone quello opposto, di cui si fa portatrice la sentenza impugnata e che, come detto, e’ stato ritenuto “plausibile” dall’avvocato generale presso questa corte.
12.1. Militano nel senso di poter considerare la situazione descritta quale mera irregolarita’, anche sul versante processualcivilistico, anzitutto le osservazioni della corte territoriale (supra sub § 6) e gli approdi cui e’ gia’ pervenuta la giurisprudenza amministrativa (supra sub § 8 – 8.3).
12.2. In secondo luogo, non puo’ non tenersi conto che il sistema delle notificazioni ha conosciuto, negli anni, profonde evoluzioni suscettibili di relegare, nel prossimo futuro, la funzione notificatoria espletata dagli ufficiali giudiziari a rara eccezione rispetto alla regola costituita da notificazioni effettuate tramite piattaforme telematiche collegate ad anagrafe elettronica obbligatoria; gia’ attualmente, con eccezione per l’atto introduttivo, il processo civile telematico vede frequenti notificazioni mediante (23 posta elettronica certificata. In tale quadro, com’e’ ovvio, perde di importanza del tutto il dato territoriale (cfr., per analogia, tra le varie, Cass. n. 17048 del 11/07/2017 che, a fronte dell’indicazione in atti del domicilio digitale e della possibilita’ di inviarvi PEC, ha svalutato l’omessa elezione di domicilio nel comune, caso nel quale si procedeva a notifiche in cancelleria).
12.3. Si e’ assistito altresi’ alla perdita-di centralita’ della notifica, pur tradizionale, posta in essere dall’ufficiale giudiziario. Dopo la L. 20 novembre 1982, n. 890, che ha ampliato la possibilita’ per l’ufficiale giudiziario di procedere a mezzo posta (e, quindi, in futuro, mediante piattaforme telematiche), il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53 (che si e’ affiancato alle forme tradizionali di notificazione) si e’ basato sul coinvolgimento della figura del difensore, abilitato quale organo notificatore e – cio’ che qui rileva senza limiti di competenza territoriale (cfr. Cass. n. 1938 del 19/02/2000, n. 10077 del 25/06/2003 e n. 12290 del 15/06/2016). In alcuni processi speciali – e massimamente in ambito tributario – le parti sono state poi abilitate dalla legge a procedere direttamente alla notifica mediante consegna o mediante posta (con evoluzione verso la PEC). Numerose sono poi le semplificazioni, anche in tema di notifica diretta, apportate dal diritto unionale (cfr. ad es., per cenni, Cass. n. 10543 del 22/05/2015 in tema di titolo esecutivo Europeo). Quanto alle prassi comparate tra gli stati membri, il “rapporto finale” del 05/10/2016 relativo allo “Studio sulla notificazione dei documenti. Analisi giuridica comparata delle legislazioni e prassi rilevanti degli stati membri”, pp. 31-32, svolto dalla UE, evidenzia come solo in quattro stati membri, oltre altri due in senso dubbio, la violazione della competenza territoriale dell’organo notificante conduca all’invalidita’ dell’atto, essendo l’Italia inclusa tra i paesi ove e’ possibile la sanatoria – (OMISSIS).

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