Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 8 gennaio 2018, n. 179. Rimessa alle Sezioni unite la questione degli effetti della notifica da parte di un ufficiale giudiziario addetto a una sede differente

Rimessa alle Sezioni unite la questione degli effetti della notifica da parte di un ufficiale giudiziario addetto a una sede differente

Ordinanza 8 gennaio 2018, n. 179
Data udienza 28 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 279/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.a.s.;
– intimata –
avverso la sentenza della corte d’appello di Firenze n. 1684/2013, depositata in data 4.11.2013, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2017 dal consigliere Raffaele SABATO;
Viste le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona dell’avvocato generale IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per la rimessione degli atti al primo presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. Su ricorso di (OMISSIS) il tribunale di Grosseto ha ingiunto alla (OMISSIS) s.a.s. il pagamento dell’importo di Euro 40.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna delle opere di ristrutturazione di un fabbricato, oggetto di appalto fra le parti giusta scrittura privata del 20/11/2002.
La societa’ (OMISSIS) ha proposto opposizione deducendo di non aver portato a termine i lavori perche’ la committente non aveva effettuato i pagamenti previsti in contratto secondo gli stati di avanzamento.
Decidendo in contumacia dell’opposta il tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto.
2. La signora (OMISSIS) ha appellato la sentenza e la (OMISSIS) si e’ costituita chiedendone la conferma.
3. La corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 04/11/2013 ha rigettato il gravame, considerando, per quanto qui ancora di interesse, che la notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ancorche’ eseguita da ufficiale giudiziario addetto a una sede differente da quella di appartenenza, non sia nulla – in cio’ consapevolmente ponendosi di contrario avviso rispetto a giurisprudenza consolidata -, e cio’ sia in quanto l’articolo 160 c.p.c., non annovera tale ipotesi fra le cause di nullita’ della notifica, sia in ogni caso in quanto la signora (OMISSIS) non avrebbe mai contestato di aver ricevuto l’atto; nel merito, ha ritenuto che la prova della tempestiva esecuzione dei pagamenti spetti alla committente e costei non l’abbia adeguatamente fornita, poiche’ dalla documentazione prodotta emergerebbero versamenti parziali.
4. Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; l’intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 156 e 159 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articoli 106 e 107 e nullita’ della sentenza, dolendosi della ritenuta validita’ della notificazione dell’atto di citazione in opposizione quantunque effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente ad eseguirla.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 1218 e 2697 c.c., in relazione ai criteri di ripartizione dell’onere probatorio adottati dalla sentenza impugnata.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la corte d’appello non abbia tenuto in considerazione alcuni documenti da essa prodotti con finalita’ di prova dell’intervenuto pagamento.
4. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi preliminarmente che l’opposizione a decreto ingiuntivo e’ stata notificata al procuratore della signora (OMISSIS) dall’ufficiale giudiziario di Santa Maria Capua Vetere, anziche’ da quello presso il tribunale di Grosseto nel cui circondario aveva sede la parte destinataria.

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