Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 8 gennaio 2018, n. 179. Rimessa alle Sezioni unite la questione degli effetti della notifica da parte di un ufficiale giudiziario addetto a una sede differente

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12.4. Agli ufficiali giudiziari deve inoltre ritenersi essere stata attribuita competenza generalizzata in relazione agli atti da notificarsi negli stati membri dell’unione Europea. L’articolo 2 (sotto la rubrica “organi mittenti e riceventi”) del reg. (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 (c.d. regolamento “notificazione o comunicazione degli atti”, che ha abrogato il precedente reg. (CE) n. 1348/2000) prevede infatti che “ciascuno stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorita’ o altri soggetti, di seguito denominati “organi mittenti”, competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro stato membro”. In tal senso, come risulta dalla g.u. e dal portale Europeo della giustizia civile ( (OMISSIS)), l’Italia ha designato come competenti quali “organi mittenti” gli “uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le corti di appello” e gli “uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso i tribunali ordinari che non siano sede di corte di appello e presso le relative sezioni distaccate”. Ne deriva – non essendo inserita in tale menzione alcuna limitazione (che, per essere idonea nei confronti degli stati membri, avrebbe dovuto essere espressa) – che tutti gli u.n.e.p. designati possono essere organi mittenti, senza alcun riguardo al collegamento con procedimenti relativi al territorio a essi riferito. Si richiama, sul punto, che l’articolo 23, paragrafo 2, del reg. citato legge: “La commissione pubblica nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti e delle autorita’ centrali, e la rispettiva competenza territoriale”. Ai fini di una corretta e uniforme applicazione del diritto unionale, evitando cosi’ interpretazioni difformi, in presenza delle quali sarebbe necessario rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell’UE in merito all’applicazione degli articoli 2 e 23 reg. cit., in riferimento alle norme interne in tema di riparto delle attribuzioni degli ufficiali giudiziari, giova rilevare che la corte di cassazione francese (Cour de cassation – sez. 2, n. 962 del 5 giugno 2014, Packard Bell BV c. Kuehne et Nagel (13-13.765) – ECLI:FR:CCASS:2014:C200962) ha ritenuto, in riferimento al reg. previgente, ma con soluzione che viene ritenuta ancora attuale, che l’ufficiale notificatore francese, che agisca come organo mittente per trasmettere un atto giudiziario o stragiudiziale ad altro stato membro, non sia soggetto ad alcuna norma di competenza territoriale, non avendola la Francia comunicata alla commissione per gli organi mittenti, a differenza di quelli riceventi. Sul punto, dunque, deve valutarsi, quale guida per l’interprete,. anche l’impatto che diverse regole di validita’ delle notificazioni, se destinate all’interno o all’esterno del territorio statale, possono avere in termini di certezza delle situazioni giuridiche e di rapporti transfrontalieri.
13. In relazione a tutto quando precede, in definitiva, rileva il collegio, in conformita’ alle conclusioni dell’avvocato generale, che al di la’ del contrasto giurisprudenziale rilevante rispetto al plesso amministrativo non ricadente nell’ambito applicativo dell’articolo 374 c.p.c., comma 2, – appaiono sussistere le condizioni per la rimessione degli atti al primo presidente, affinche’ valuti l’opportunita’ di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle sezioni unite, atteso che le questioni sopra accennate possono qualificarsi, anche per l’impatto rilevante sul contenzioso di qualsiasi tipologia, oltre che per la necessita’ di effettuare un delicato coordinamento della soluzione con l’arresto nomofilattico n. 14916 del 2016 (v. supra quanto all’ambito della categoria dell’inesistenza), “di particolare importanza” ai sensi della predetta disposizione di rito.
P.Q.M.
dispone la trasmissione del procedimento al primo presidente, per l’eventuale rimessione alle sezioni unite.

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