Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 25 gennaio 2018, n. 3623. La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante

Segue pagina antecedente

A tali indicazioni la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, forniva risposte esaustive, individuando il ruolo imprenditoriale svolto da (OMISSIS) nell’arco temporale oggetto di vaglio e distinguendo le condotte gestionali del ricorrente, per un verso, in relazione ai rapporti tra le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s. e, per altro verso, in relazione ai rapporti tra le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s..

Quanto, in particolare, ai rapporti tra le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s., la Corte di appello di Milano effettuava un corretto vaglio del ruolo imprenditoriale svolto dal ricorrente, esaminando le operazioni economiche che coinvolgevano le due aziende sulla base delle conclusioni della relazione del curatore fallimentare dott. (OMISSIS), la cui congruita’ contabile non era controversa ed era ritenuta incontestabile dalla Corte di legittimita’, come evidenziato nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata.

Considerazioni analoghe valgono con riferimento ai rapporti tra le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., rispetto ai quali, nella sentenza impugnata, veniva compiuta una disamina ineccepibile del ruolo imprenditoriale svolto dal ricorrente e dei suoi rapporti gestionali con il fratello (OMISSIS). Tale congruita’ e’ resa evidente anche dalle dichiarazioni della teste (OMISSIS), convivente di (OMISSIS), che aveva effettuato diverse operazioni contabili nell’interesse di entrambi i fratelli.

Occorre, in proposito, osservare che e’ pacifico che la societa’ (OMISSIS) s.r.l. veniva costituita dai fratelli (OMISSIS) in conseguenza della crisi aziendale patita dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l., come evidenziato nella relazione del curatore fallimentare dott. (OMISSIS), richiamata a pagina 17 della sentenza impugnata. Secondo la Corte territoriale di rinvio, infatti, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. era stata costituita dai fratelli (OMISSIS) per fronteggiare la crisi della societa’ (OMISSIS) s.r.l., collocabile cronologicamente nella seconda meta’ del 2002.

Le finalita’ aziendali perseguite dai fratelli (OMISSIS), attraverso la costituzione della societa’ (OMISSIS) s.r.l., peraltro, appaiono corroborate da un dato documentale incontrovertibile, richiamato a pagina 17 della sentenza impugnata, concernente la nota redatta da (OMISSIS) il 26/05/2003, nella quale si riportava: “I girofondi da (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ in forza di un bonifico di 70000 (…)”.

Ne discende che su tale passaggio argomentativo il percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello di Milano appare congruo e conforme alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione.

2.1.2. La seconda criticita’ motivazionale veniva esplicitata nel punto 3 della parte motiva della sentenza di annullamento con rinvio emessa il 19/05/2015, dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, nelle cui pagine 5 e 6 si osservava: “Altra carenza motivazionale si ravvisa laddove la Corte omette di considerare e valutare il contenuto del contratto di locazione di azienda sottoscritto dalla (OMISSIS) Sas in data 7 marzo 2002 (ed asseritamente comprensivo di arredi ed attrezzature), pur oggetto di una specifica deduzione in appello e non potendo dirsi circostanza del tutto irrilevante. Sul punto, pertanto, la Corte doveva dare una risposta, che e’ mancata del tutto. La questione rileva anche per il coimputato (OMISSIS), il quale ha dedotto la mancata prova che al momento del trasferimento della sede della (OMISSIS) Srl presso la (OMISSIS) Sas vi fossero beni di valore economicamente apprezzabile (beni che ben potevano essere stati sottratti prima che il (OMISSIS) assumesse l’amministrazione della societa’ e che comunque non erano necessari per l’attivita’, proprio in relazione alla presenza di arredi ed attrezzature nei locali affittati dalla (OMISSIS)). Anche su questo punto, collegato al precedente, e’ mancata una idonea risposta da parte del giudice di appello, il quale pure non sembra aver approfondito (anche solo per dichiararne eventualmente la irrilevanza) la scansione temporale degli eventi (deliberazione – trasferimento della sede – assunzione della funzione di amministratore del (OMISSIS)). La questione, pertanto, merita un approfondimento motivazionale che non puo’ che essere demandato al giudice di merito”.

Osserva, in proposito, il Collegio che a tali profili di criticita’ motivazionale la sentenza impugnata non forniva risposte adeguate, non soffermandosi sull’esatta scansione degli accadimenti e limitandosi a indicare genericamente la responsabilita’ del ricorrente per il ruolo gestionale svolto nella societa’ (OMISSIS) s.r.l., senza affrontare il punto nodale della vicenda, costituito dalle modalita’ con cui il contratto di locazione di azienda sottoscritto dalla societa’ (OMISSIS) s.a.s. il 07/03/2002 aveva concretamente determinato il depauperamento del patrimonio aziendale della ditta fallita.

Occorreva, invero, soffermarsi analiticamente sulla successione degli accadimenti che si sono considerati, con specifico riferimento ai passaggi societari enucleati a pagina 6 della decisione di legittimita’ in esame – cosi’

97

espressamente indicati: “deliberazione – trasferimento della sede – assunzione della funzione di amministratore del (OMISSIS) (…)” – e non limitarsi a indicare genericamente la responsabilita’ del ricorrente per il ruolo gestionale ricoperto all’interno della societa’ (OMISSIS) s.r.l.

Su tale passaggio motivazionale, dunque, si impone un nuovo giudizio da parte della Corte di appello di Milano, finalizzato a sanare le discrasie argomentative che si sono richiamate, nel piu’ ampio contesto dei rapporti esistenti tra le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s. e tenuto conto delle indicazioni ermeneutiche fornite nel punto 3 della decisione di legittimita’ presupposta.

2.1.3. La terza criticita’ motivazionale della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/06/2014 veniva evidenziata nel punto 4 della parte motiva della decisione di legittimita’ in esame, esplicitato a pagina 6, nella quale si osservava: “Quanto al dato relativo alla contestata distrazione di cui al capo A2 della rubrica, relativa alla fatturazione da parte di (OMISSIS) srI a (OMISSIS) Sas dell’emissione di biglietteria aerea, la motivazione e’ illogica laddove afferma che non si comprende la ragione di tale movimentazione di denaro, dal momento che la (OMISSIS) non contrattava piu’ con la IATA, per essere sospesa la sua licenza, dall’anno precedente. Orbene, e’ proprio la esclusione da parte della IATA che giustifica – al contrario di quello che afferma la Corte di Milano – la necessita’ di ricorrere ad agenzie esterne per la emissione dei biglietti aerei per i propri clienti e che quindi sembra giustificare i trasferimenti di denaro verso la (OMISSIS). Sul punto, occorre una delucidazione da parte del giudice di rinvio, che potra’ ben ritenere sufficienti, al fine di ritenere la sussistenza della distrazione contestata, gli altri elementi evidenziati alle pagine 19-20 della sentenza, o altri non citati, con l’unico limite di fornire una motivazione adeguata e priva di contraddizioni”.

Segue pagina successiva in calce all’articolo (…..)

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *