Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 25 gennaio 2018, n. 3623. La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso.

Sentenza 25 gennaio 2018, n. 3623
Data udienza 22 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

2) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

Avverso la sentenza emessa il 23/01/2017 dalla Corte di appello di Milano;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito per l’imputato (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS);

Uditi per l’imputato (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS).

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 23/01/2017 la Corte di appello di Milano pronunciandosi sull’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, il 19/05/2015, in relazione alla decisione emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/06/2014 – confermava la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 20/10/2010.

La sentenza impugnata, inoltre, integrava il dispositivo della pronunzia di primo grado, laddove non aveva indicato l’assoluzione per non aver commesso il fatto di (OMISSIS) per il delitto di cui al capo B e di (OMISSIS) per i delitti di cui ai capi A5 e B.

Con la pronuncia di primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati rispettivamente condannati alle pene di anni tre di reclusione e anni due di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, cosi’ come contestati in riferimento al capo A (punti A1, A2, A3, A4) per (OMISSIS) e al capo A (punti A1, A2, A3, A5, A6) per (OMISSIS).

Il presente procedimento traeva origine dalla relazione depositata, ai sensi dell’articolo 33 L. Fall., dal curatore del fallimento della societa’ (OMISSIS) s.r.l., dott. (OMISSIS); fallimento che veniva dichiarato con sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 05/07/2005.

L’originaria relazione del curatore fallimentare veniva successivamente integrata dalle relazioni depositate dallo stesso professionista nelle date del 22/05/2006 e del06/07/2006.

Le ipotesi delittuose in contestazione venivano commesse dagli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) quali amministratori della societa’ fallita (OMISSIS) s.r.l. ed erano state accertate grazie alla ricostruzione contabile effettuata dal curatore fallimentare dott. (OMISSIS), le cui relazioni, sopra richiamate, venivano esaminate analiticamente nella sentenza impugnata, che le poneva a fondamento della conferma del giudizio di responsabilita’ penale formulato nei confronti dei ricorrenti dal G.I.P. del Tribunale di Milano. Grazie alla ricostruzione contabile effettuata dal curatore fallimentare, i Giudici di merito riuscivano a enucleare le operazioni economiche che vedevano coinvolte le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s., entrambe riconducibili a (OMISSIS) e al fratello (OMISSIS), mediante le quali si concretizzavano le bancarotte fraudolente patrimoniali oggetto di vaglio.

Attraverso tale percorso argomentativo la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, riteneva colmate le lacune motivazionali che avevano portato all’annullamento della sentenza di appello sottostante da parte della Corte di cassazione, la quale aveva fondato il suo giudizio sulle carenze argomentative enucleate nei punti 2, 3, 4 e 5 della parte motiva della decisione di legittimita’. Tali carenze, a loro volta, venivano correlate alle criticita’ motivazionali riguardanti la prova dell’elemento soggettivo dei reati di bancarotta fraudolenta contestati a (OMISSIS) e (OMISSIS) al capo A, evidenziate nel punto 6 della decisione medesima.

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