Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 25 gennaio 2018, n. 3623. La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante

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A tali profili di criticita’ motivazionale la sentenza impugnata forniva adeguate risposte, evidenziando che la necessita’ di ricorrere ad agenzie esterne per l’emissione di biglietti aerei per i propri clienti scaturiva dall’esclusione disposta dalla IATA nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.I., che imponeva il reperimento di agenzie legittimate a concludere le operazioni contrattuali precluse alla ditta dei fratelli (OMISSIS).

Sul punto, e’ sufficiente richiamare il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, esplicitato a pagina 16, nel quale si affermava la necessita’ “di un intermediario accreditato per continuare a servire i clienti di (OMISSIS) (…)”, con cui si rispondeva alle censure sollevate dalla Corte di legittimita’ nella sentenza di annullamento con rinvio.

Ne discende che, in ordine a tale passaggio argomentativo, il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale milanese appare congruo e conforme alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, in sede di annullamento con rinvio.

2.1.4. La quarta criticita’ motivazionale della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/06/2014 veniva evidenziata nel punto 5 della parte motiva della sentenza emessa dalla Corte di legittimita’ in esame, esplicitato nelle pagine 6 e 7, nelle quali si osservava: “Infine, non puo’ dirsi appagante la motivazione in relazione alla asserita inesistenza delle operazioni relative alle fatture pagate a (OMISSIS) Sas per Euro 27.660, iscritte a bilancio al 31 dicembre 2003; la corte dice che le fatture sono relative ad operazioni inesistenti perche’ la (OMISSIS) Srl non poteva avere interesse ad un’attivita’ promozionale, dato che stava cessando l’attivita’, ma tale affermazione non si confronta con la specifica deduzione difensiva, secondo cui – per quanto contenuto nella relazione del curatore (pagine 8 e 9) – l’attivita’ continuo’ fino al mese di settembre 2004. Anche l’affermazione per la quale (OMISSIS) Sas non potesse essere interessata a fare promozione a favore di una societa’ concorrente (cfr. pag. 19) non e’ immune da censure, essendo ben possibile – come osservato dalla difesa che aziende collegate, perche’ guidate dagli stessi soggetti, possano concordare strategie che prevedono la suddivisione di compiti o la ripartizione del mercato”.

A tali profili di criticita’ la sentenza impugnata non forniva adeguate risposte, non soffermandosi, cosi’ come richiestogli dalla Corte di legittimita’, sulle fatture pagate alla societa’ (OMISSIS) s.a.s., per un importo di 27.660,00 Euro, per lo svolgimento di attivita’ promozionali. Ne’ sono rinvenibili nella decisione in esame passaggi motivazionali dedicati a tali operazioni contabili, alle quali ci si riferiva espressamente solo a pagina 7, richiamando le censure enucleate nella sentenza di annullamento con rinvio presupposta.

Non e’ possibile, in ogni caso, desumere l’inesistenza delle fatture in questione dalle finalita’ per le quali la societa’ (OMISSIS) s.a.s. era stata costituita dai fratelli (OMISSIS), cui ci si e’ riferiti nel paragrafo 2.1.1, atteso che tali obiettivi imprenditoriali appaiono irrilevanti, ai presenti fini, rispetto alla ricostruzione delle ragioni legittimanti l’emissione delle fatture controverse, sulla quale le carenze segnalate in sede di annullamento con rinvio non risultano sanate.

Su tale passaggio motivazionale, dunque, si impone un nuovo giudizio da parte della Corte territoriale milanese, finalizzato a sanare le discrasie argomentative che si sono richiamate, nel rispetto delle indicazioni ermeneutiche fornite nel punto 5 della decisione di legittimita’ presupposta.

2.1.5. Ne discende l’accoglimento del primo motivo di ricorso, in conseguenza del fatto che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, non si conformava alle indicazioni ermeneutiche fornite nei punti 3 e 5 della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, il 19/05/2015, rispetto ai quali la decisione impugnata non ha sanato le discrasie argomentative censurate.

Nel rivalutare tali passaggi argomentativi la Corte territoriale di rinvio dovra’ tenere ulteriormente conto delle indicazioni fornite in termini generali dalla Corte di cassazione nel punto 6 della parte motiva della sentenza di legittimita’, che imponeva di correlare i profili di criticita’ del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Milano agli elementi probatori da cui desumere l’elemento soggettivo del reato contestato a (OMISSIS).

2.2. Restano assorbite nelle ragioni dell’accoglimento le ulteriori doglianze, proposte nell’ambito del secondo e del terzo motivo di ricorso, relative al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che tali censure dosimetriche, presupponendo la corretta formulazione di un giudizio di responsabilita’ penale nei confronti di (OMISSIS), non possono essere valutate senza la preliminare risoluzione della questioni per le quali si e’ demandato un nuovo giudizio, nei termini espressi nei paragrafi 2.1.2 e 2.1.4, cui si deve rinviare.

3. Il ricorso proposto dall’imputato (OMISSIS) e’ fondato nei termini di seguito indicati.

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