Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1904. Non e’ dubitabile che, in linea di principio in merito al legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determini il difetto di assistenza dell’imputato

Non e’ dubitabile che, in linea di principio in merito al legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determini il difetto di assistenza dell’imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1.

Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1904
Data udienza 16 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. VANNUCCHI Marco – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GIOVANNI DI LEO;

Il PG conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il difensore conclude riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 25 ottobre 2016 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 24 aprile 2014 che aveva condannato alla pena di giustizia l’imputato (OMISSIS) in quanto ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo 26 luglio 1998, n. 286, articolo 5, comma 8 bis, contestatogli perche’, al fine di determinare il rilascio del permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario (OMISSIS), contraffaceva documenti, presentando in sede di convocazione per la firma del contratto di soggiorno al predetto lavoratore ai sensi della L. n. 102 del 2009, falsa dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2008, fatto commesso in (OMISSIS).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per:

a) violazione di legge e di norme processuali ai sensi dell’articolo 178 c.p.p. in quanto il difensore aveva inviato la sera antecedente l’udienza a mezzo telefax alla cancelleria della Corte di appello istanza di rinvio del procedimento per il proprio legittimo impedimento per motivi di salute improvvisamente insorti ed attestati da certificazione medica trasmessa in allegato, ma la richiesta era stata rinvenuta soltanto nel pomeriggio successivo alla trattazione del processo ed alla conclusione dell’udienza senza essere stata esaminata dalla Corte di appello, con la conseguenza che l’imputato non aveva potuto essere assistito dal difensore di fiducia con compromissione dei suoi diritti di difesa ed impossibilita’ per l’imputato di rendere spontanee dichiarazioni a propria discolpa;

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