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3. Con memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, la difesa insiste sui motivi di ricorso, evidenziando come, nonostante la conoscenza delle pregresse sospensioni condizionali della pena, la Corte di appello abbia confermato la terza sospensione condizionale della pena e detta pronuncia non sia stata oggetto di impugnazione ad opera della Procura generale presso la stessa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e, pertanto, va rigettato.
1.1. Infondato e’, invero, il primo motivo di impugnazione.
L’ordinanza impugnata correttamente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, che consente da parte del Giudice dell’esecuzione la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell’articolo 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, a meno che dette cause non fossero documentalmente note al Giudice della cognizione. E rileva come dal fascicolo processuale oggetto della sentenza resa dal Tribunale di Isernia, acquisito per la suddetta verifica documentale, fosse presente un casellario giudiziale in cui non erano riportate entrambe le condanne penali con relativa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Conclude, conseguentemente, per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 168 c.p., u.c., per procedere alla revoca del beneficio come richiesto dall’ufficio requirente.
L’osservazione difensiva secondo cui altri certificati penali emergerebbero dal fascicolo della Corte di appello (integrando il numero complessivo di certificati indicati nel ricorso), la quale, pur avendo piena e completa conoscenza del fatto che a (OMISSIS) fosse gia’ stata concessa la sospensione condizionale della pena per due volte, confermava la sentenza di primo grado, e’ resa priva di rilievo dal disposto dell’articolo 597 c.p.p., comma 3, che esclude che il Giudice d’appello possa revocare la sospensione condizionale della pena, quando l’appello, come nel caso di specie, e’ proposto dal solo imputato.
2.2. Infondato e’ anche il secondo motivo di impugnazione, alla luce dell’orientamento di questa Corte, secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia, configurando un’ipotesi di reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti (Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013 – dep. 22/10/2013, B, Rv. 257461). Con la conseguenza che nessun rilievo autonomo ha, ai fini della revoca del beneficio, il momento iniziale della condotta, dovendosi ritenere il reato commesso nel caso di specie sino al 2010. Del resto osserva la stessa ordinanza impugnata come, ai fini della verifica della ricorrenza dei presupposti della sospensione condizionale della pena, sia rilevante la condotta protratta dei maltrattamenti, nonche’ il fatto della commissione anche solo di una parte della condotta delittuosa nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilita’ della sentenza che aveva riconosciuto il beneficio, manifestando in tal modo l’agente un comportamento contrario ai presupposti del mantenimento. Ed osserva, anche, che diversamente opinando “si permetterebbe a chiunque sia stato condannato a pena sospesa, di continuare a delinquere, garantendogli il mantenimento del beneficio, alla mera condizione che la perdurante condotta delittuosa abbia avuto inizio in un momento anche di poco anteriore all’irrevocabilita’ del relativo provvedimento”.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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