Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1532. Il reato di maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia, configurando un’ipotesi di reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti.

Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1532
Data udienza 20 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

Dott. COCOMELLO Assunta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 06/12/2016 del TRIBUNALE di ISERNIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI GIURO GAETANO;

lette le conclusioni del P.G. Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, per quanto in questa sede di interesse, disponeva la revoca delle sospensioni condizionali delle pene concesse a (OMISSIS) con le sentenze dello stesso Tribunale del 02/04/2013, irrevocabile il 13/09/2015, e del 08/02/2007, irrevocabile il 10/12/2007, nonche’ con la sentenza del Tribunale di Campobasso del 14/03/2011, confermata dalla Corte di appello di Campobasso il 25/09/2014, irrevocabile il 28/11/2014.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, (OMISSIS).

2.1. Col primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione dell’articolo 164 c.p., comma 4, e articolo 168 c.p., comma 3, e vizio di motivazione. Il difensore rileva: a) che non si tratta di ipotesi di decadenza ope legis, ma di revoca fondata sull’inosservanza della legge penale, b) che agli atti del fascicolo processuale – ivi compreso quello della Corte di appello – erano presenti 4 certificati del casellario giudiziale e c) che, se non il Tribunale al momento della concessione del beneficio per la terza volta con la sentenza del 02/04/2013, quantomeno la Corte di appello era a conoscenza delle precedenti concessioni della sospensione condizionale.

2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione dell’articolo 164 c.p., comma 4, e articolo 163 c.p., comma 3, e vizio di motivazione. La difesa rileva che il delitto di cui alla condanna del 02/04/2013 e’ stato commesso, in attuazione della prima condotta di maltrattamento, nel 2006, quindi anteriormente al 10/12/2007, data del passaggio in giudicato della sentenza del 08/02/2007 del Tribunale di Isernia.

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