Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2018, n. 143. Non c’è demansionamento se il datore adibisce il dipendente a mansioni inferiori dopo la sentenza di reintegra, poi riformata in secondo grado

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Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica con indicazione della relativa fonte o si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, ma vengono effettuate solo generiche doglianze, neppure autosufficienti (perche’ non trascrivono i passaggi salienti della CTU e le critiche ad essa mosse in appello).
L’unica specifica censura a riguardo concerne l’ammissibilita’ del demansionamento come fatto suscettibile di cagionare un danno alla dignita’ professionale del lavoratore, ma si tratta di notazione irrilevante perche’ la sentenza impugnata non ha negato, in linea di principio, la configurabilita’ di tale possibile nesso causale, ma si e’ limitata ad escludere che nel caso di specie vi sia prova che tale danno si sia verificato.
Infine, quanto al diniego di risarcimento di danni patrimoniali (motivatamente espresso in sentenza), si rileva che esso non e’ stato oggetto di specifiche censure in ricorso.
3.1.In breve, essendo inammissibili le censure mosse dal ricorrente ad una delle due rationes decidendi della sentenza (che pertanto non puo’ essere scalfita), e’ vano discutere dell’altra, sicche’ in conclusione il ricorso si rivela inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in favore di parte controricorrente le spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

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