Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2018, n. 143. Non c’è demansionamento se il datore adibisce il dipendente a mansioni inferiori dopo la sentenza di reintegra, poi riformata in secondo grado

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RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico articolato mezzo si denuncia vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali in materia di diritto del lavoro, travisamento dell’articolo 2087 cod. civ. e dei principi posti a tutela dell’integrita’ psicofisica del lavoratore, violazione e falsa applicazione della L. n. 19 del 1990, articolo 9 e delle norme in tema di risarcimento del danno e del nesso causale: ci si duole in ricorso dell’avere la sentenza impugnata respinto la domanda risarcitoria senza comprensibili motivazioni, in base all’erroneo presupposto che la legittimita’ della destituzione giustificasse, a sua volta, il lasciare il dipendente, dopo la sentenza di reintegra (poi riformata), in una situazione di sostanziale inattivita’; prosegue il ricorso con il censurare la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto che i lamentati danni di natura psicofisica conseguissero alla destituzione anziche’ alla forzata inattivita’ cui (OMISSIS) era stato costretto nelle more del giudizio di secondo grado e che, ad ogni modo, la successiva declaratoria della legittimita’ della destituzione giustificasse il demansionamento; continua il ricorso con il criticare la pronuncia d’appello anche la’ dove ha ritenuto che il ritardo dell’ (OMISSIS) nel riammettere in servizio il ricorrente all’esito del periodo massimo di sospensione cautelare previsto dalla L. n. 19 del 1990, articolo 9 non le fosse addebitabile, dipendendo unicamente dal ritardo dell’amministrazione della giustizia: si obietta a riguardo in ricorso che, a prescindere da cio’ e dall’esito definitivo del giudizio avente ad oggetto la destituzione, in ogni caso alla scadenza del periodo massimo di sospensione cautelare il lavoratore aveva diritto di essere riammesso in servizio; infine – conclude il ricorso – la sentenza impugnata non ha neppure preso in considerazione le doglianze dell’appellante in ordine alla CTU espletata in prime cure e alla sua richiesta di rinnovazione dell’accertamento peritale in ordine alle conseguenze della forzata inattivita’ cui era stato costretto il ricorrente.
2.1. Il ricorso e’ inammissibile per l’assorbente rilievo che la sentenza impugnata, nel negare il risarcimento richiesto, si e’ basata su due rationes decidendi fra loro alternative: da un lato la liceita’ della condotta datoriale perche’ giustificata – a monte – dalla poi accertata legittimita’ della destituzione dell’odierno ricorrente per appropriazione indebita, dall’altro l’inesistenza comunque – d’un danno (patrimoniale e non) conseguente al lamentato demansionamento.
Con quest’ultima ratio la sentenza impugnata presta adesione all’accertamento peritale eseguito in prime cure, che ha escluso danni al benessere psicofisico del ricorrente e che, in particolare, ha negato che la sindrome ansioso-depressiva di entita’ lieve-moderata lamentata dal lavoratore (ove mai esistente) fosse conseguenza del demansionamento o del ritardo nella riammissione in servizio dopo la scadenza del periodo massimo di sospensione cautelare.
E se e’ vero che il demansionamento ben puo’ essere foriero di danni al bene immateriale della dignita’ professionale del lavoratore, e’ del pari vero che – per costante giurisprudenza di questa S.C. – essi non sono in re ipsa e devono pur sempre essere dimostrati (seppure, eventualmente, a mezzo presunzioni e/o massime di esperienza) da chi si assume danneggiato (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 6572/06).
Si tratta d’un accertamento in punto di fatto censurabile in sede di legittimita’ come difetto di motivazione solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si possa prescindere per formulare una corretta diagnosi.
Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza costante: v., ex aliis, Cass. n. 1652/12; Cass. n. 569/11; Cass. 29.4.09 n. 9988; Cass. n. 8654/08).

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