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A seguito di sopralluogo congiunto effettuato dall’Ufficio tecnico comunale e dalla Polizia Locale dell’Ente territoriale veniva appurato, in data 23.2.2015, che le opere edilizie relative alla P. E. n. 642/07 non avevano effettivamente mai avuto inizio, tantomeno entro un anno dall’avviso dell’avvenuto rilascio del titolo abilitativo, e che permaneva “in loco” la tettoia realizzata abusivamente, oggetto della ordinanza n. 386/2007.
Pertanto, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, il Comune prendeva atto del fatto che il titolo abilitativo edilizio di cui all’atto del 9.1.2008 era decaduto poiché le opere ivi specificate non avevano avuto inizio entro un anno, restando il permesso privo di qualsivoglia efficacia.
Ciò risultava dal provvedimento di decadenza prot. n. 13624 del 26.2.2015, comunicato al Si. il 5.3.2015, non impugnato e già divenuto inoppugnabile al momento della proposizione del ricorso al TAR (30.6.2015), essendo trascorso da tempo il termine decadenziale di legge per proporre ricorso.
Con nota in data 18.4.2015, l’appellante formulava osservazioni ritenendo l’abuso sanato e quindi il titolo edilizio del dicembre 2007 – gennaio 2008 (P.E. n. 642/07), non integralmente decaduto.
Le osservazioni del privato sono state confutate e respinte con l’impugnata ordinanza di demolizione n. 101 del 2015.
Ne è seguito il contenzioso odierno, per il riepilogo del quale si rinvia sopra, al p. 1..
5.2.Ciò posto, l’eccezione “pregiudiziale” di inammissibilità “del ricorso di primo grado e del gravame d’appello”, sollevata dalla difesa civica sull’assunto della mancata tempestiva impugnazione, da parte del Si., del provvedimento, di decadenza del permesso di costruire del dicembre – gennaio 2008, disposta con atto prot. n. 13624 del 26 febbraio 2015, a causa del mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del titolo edilizio, potrebbe in effetti trovare accoglimento – ferma restando comunque l’impugnazione per vizi propri dell’ordinanza di demolizione n. 101/2015, su cui v. “infra”, p. 5.3.2. – posto che, nella sequenza procedimentale conclusasi con l’ordinanza di demolizione n. 101/2015, il citato provvedimento prot. n. 13624 del 26.2.2015, comunicato al Si. il 5.3.2015 e recante la decadenza del permesso di costruire del 10.12.2007, comunicato con l’avviso del 9.1.2008, era configurabile quale atto presupposto e autonomo, direttamente impugnabile ma che, al momento della notificazione del ricorso al TAR (30.6.2015), era divenuto da tempo inoppugnabile.
Tale provvedimento di decadenza ex art. 15 del t. u. n. 380 del 2001, in quanto direttamente lesivo andava impugnato tempestivamente sostenendosi, in quella sede, propria, di impugnazione, e non in occasione del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 101/2015, la correttezza della qualificazione del permesso di costruire quale permesso a parziale sanatoria, e il fatto che una decadenza ex art. 15 cit. non avrebbe potuto in nessun caso collegarsi a un permesso in sanatoria, il quale ultimo presuppone la già avvenuta realizzazione dell’intervento edilizio.
5.3. Senonché, attesa la infondatezza dell’appello nel merito, si può fare a meno di compiere approfondimenti ulteriori sulla eccezione e di prendere posizione “ex professo” sulla medesima (mentre appare evidente che la mancata impugnazione, a suo tempo, della ordinanza di demolizione n. 386/2007 non ha rilievo alcuno nel presente giudizio, dato che la presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria (o anche ordinaria), e l’accoglimento della istanza supera, e fa venire meno, l’ordine di demolizione precedentemente adottato), circostanza che risulta confermata dalla condotta della stessa Amministrazione, che ha emanato una nuova ordinanza.
Nel merito, le argomentazioni svolte con l’appello non persuadono il Collegio.
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