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Ugualmente errata risulta la sentenza nella parte in cui: qualifica l’intervento quale nuova costruzione, si pronuncia sul regime sanzionatorio applicabile, considera corretta la sanzione irrogata sulla base di quanto dispone l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed esclude il carattere pertinenziale del manufatto, privo, invece, a detta dell’appellante, di qualsivoglia autonomia funzionale.
Per l’appellante, la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui considera la tettoia quale nuova costruzione, “avente una propria autonoma funzionalità che ne esclude il carattere pertinenziale rispetto agli edifici circostanti?(sicché) in questo quadro si deve ritenere ? corretta la decisione del Comune di applicare la sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001” (v. punti 29., 31. e 32. sent.).
In particolare, ad avviso dell’appellante, e diversamente da quanto ritiene il TAR, le dimensioni e l’impatto del manufatto sono “assolutamente trascurabil(i) rispetto alle dimensioni dei laboratori principali di cui (la tettoia) è pertinenza”.
Al riguardo, il TAR ha omesso di valutare la fattispecie alla luce del concreto atteggiarsi dello stato dei luoghi, dell’incidenza effettiva di tale pertinenza rispetto all’ampio complesso produttivo in essere, del contesto territoriale e della zonizzazione in cui si innesta il manufatto, avendo riguardo al “nesso strumentale e funzionale tra cosa accessoria e principale”.
La sentenza avrebbe mancato di considerare che l’intervento edilizio andava sanzionato con l’applicazione di una mera sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 del t. u. n. 380 del 2001, e non con la demolizione, per di più nella specie accompagnata, per il caso di inadempienza alla ingiunzione a demolire, dal preannuncio immotivato della acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una superficie totale di ben 70 mq..
3.Il Comune di (omissis), nel costituirsi, ha eccepito la inammissibilità del “gravame d’appello” e del ricorso in primo grado, prima di tutto a motivo della mancata impugnazione, da parte del Si., del provvedimento, di decadenza dell’efficacia del permesso di costruire (del dicembre – gennaio 2008), prot. n. 13624 del 26 febbraio 2015, comunicato al medesimo Si. in data 5 marzo 2015 e che, al momento della notificazione del ricorso al TAR (30 giugno 2015), era divenuto da mesi inoppugnabile.
L’inammissibilità del ricorso di primo grado deriverebbe inoltre dal fatto che l’eventuale annullamento in sede giurisdizionale dell’ordinanza di demolizione n. 101/2015 non farebbe venire meno la precedente ordinanza n. 386/2007, non impugnata.
Nel merito, il Comune condivide la ricostruzione in fatto e in diritto operata in sentenza e, in particolare, la riqualificazione compiuta dal TAR dell’atto in data 9 gennaio 2008, quale permesso di costruire “ordinario” e non “a parziale sanatoria” (v. pp. 17. e 22. sent.).
Bene, poi, in sentenza è stato escluso qualsiasi vincolo pertinenziale fra la tettoia e gli edifici circostanti.
4. L’istanza di misure cautelari è stata accolta valorizzando la gravità e la irreparabilità del danno “per quanto riguarda sia la tettoia e sia la preannunciata acquisizione al patrimonio del Comune dell’area di 70 mq.” e, per l’effetto, è stata sospesa l’esecutività della sentenza e l’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti si sono scambiate memorie e repliche e all’udienza del 14.12.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. L’appello è infondato e va respinto.
La sentenza è corretta e dev’essere confermata, con le integrazioni e precisazioni motivazionali che seguiranno.
5.1. In via preliminare appare opportuno ripercorrere sinteticamente la vicenda amministrativa nel suo svolgersi.
Dagli atti risulta che in data 30.5.2006 l’Ufficio tecnico comunale effettuava un sopralluogo presso l’immobile sito in (omissis), via (omissis), nel corso del quale veniva riscontrata la realizzazione, in assenza di un titolo edilizio abilitativo, di una tettoia di dimensione di m. 7,00 per m. 3,20 e con un’altezza media di m. 2,75, con struttura portante in metallo e copertura in materiale IS., tamponata con materiale plastico sul lato sud.
Con ordinanza – ingiunzione n. 386 del 20.9.2007 l’Amministrazione intimava ai compropiretari, tra i quali il signor Si., di demolire il manufatto edilizio abusivo entro 90 giorni.
(La difesa del Comune sottolinea che l’ordinanza – ingiunzione n. 386/2007 non veniva impugnata dai comproprietari e pertanto diveniva inoppugnabile).
In data 21.11.2007 il Si. presentava domanda (P.E. n. 642/2007) di rilascio di permesso di costruire in sanatoria (riferita a una precedente pratica n. 894/04 e, quindi, per tale motivo, in parziale sanatoria), per la realizzazione di una “pensilina per posto auto aperta di pertinenza del mappale (omissis)”.
La planimetria allegata alla domanda di permesso di costruire prevedeva l’abbattimento della preesistente tettoia (parte in tinta gialla), la riconduzione del mappale a terreno nudo e quindi la realizzazione sullo stesso sedime di una nuova pensilina (parte in tinta rossa).
Con atto del 9.1.2008 il Comune comunicava all’interessato l’avvenuto rilascio, con atto del 10.12.2007, del permesso di costruire in parziale sanatoria per la realizzazione del manufatto adibito a posto auto.
Il Si. non inoltrava comunicazione di inizio dei lavori.

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