La qualifica di pertinenza urbanistica e’ applicabile soltanto a opere di modesta entita’ e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici “et similia”, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica.
Sentenza 2 gennaio 2018, n. 24
Data udienza 14 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8235 del 2016, proposto da Ma. Si., rappresentato e difeso dall’avvocato Br. Sa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. An. Ma. Lo. Co. in Roma, viale (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Co., Ca. Gi. Sa. e Gi. Br., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gi. Co. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE II, n. 1684/2016, resa tra le parti, concernente un’ordinanza di demolizione di opera edilizia abusiva – decadenza di permesso di costruire in parziale sanatoria;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 5631 del 2016, con la quale l’istanza di misure cautelari è stata accolta e, per l’effetto, è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata e l’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2017 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Br. Sa. e Gi. Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe il TAR Lombardia – Milano ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dal signor Ma. Si., nei confronti del Comune di (omissis), avverso l’ordinanza comunale n. 101 del 13.5.2015, di demolizione di un manufatto abusivo (si tratta di una tettoia, a quanto consta adibita a posto auto, di dimensioni 7 mt. X 3,20 circa, e un’altezza media di mt. 2,75 circa, realizzata con struttura portante in metallo e copertura in IS., collocata all’interno di un compendio immobiliare, di proprietà del Si., destinato in parte a residenza e in gran parte ad attività produttive), e di presa d’atto della decadenza dell’efficacia del permesso di costruire del 9.1.2008, decadenza disposta con provvedimento del 26.2.2015, non impugnato.
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