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DIRITTO
Con il primo motivo di appello, il Consorzio L’O. censura il rilievo, contenuto nella sentenza di primo grado, per cui non sarebbero stati integrati, nel caso di specie, i presupposti dell’art. 38, lett. g), del d.lgs. 163 del 2006, a mente del quale sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”, stante a suo tempo la mancata notifica al debitore d’imposta delle cartelle esattoriali recanti la pretesa erariale.
Ad avviso dell’appellante, invece, il primo giudice avrebbe dovuto porsi tutt’altra questione, ossia se al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara fosse già divenuto definitivo l’accertamento del credito tributario da parte della competente autorità, in considerazione della normativa vigente.
Nel caso di specie, l’appellante evidenzia come dalla documentazione prodotta dalla Er. emergesse addirittura l’iscrizione a ruolo di interessi “per la ritardata iscrizione a ruolo dell’importo principale”, dal che implicitamente avrebbe dovuto desumersi l’intervenuta definitività dell’accertamento d’imposta e, dunque, il perfezionarsi dei presupposti di applicazione del citato art. 38.
L’argomento non è fondato, dovendo innanzitutto trovare sul punto applicazione il precedente di Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1783, per cui “l’art. 1 co.5 del d.l. 02.03.2012, convertito in legge 26.04.2012 n. 44 (con il quale è stato modificato il co. 2 dell’art. 38 detto) contiene una definizione normativa di “definitività” dell’accertamento, per la quale “costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
[?] quest’ultima condizione di pagamento è data per verificata con la notifica della cartella esattoriale”.
Nel caso di specie, nel precedente grado di giudizio la ditta individuale Er. (odierna appellata) ha documentato l’assenza di una valida notifica della cartella esattoriale in data antecedente il deposito della domanda di partecipazione alla gara di cui trattasi, con la conseguenza che la definitività ipotizzata dall’appellante, ove non altrimenti provata, andava correttamente esclusa, come rilevato dal primo giudice.
Parte appellante deduce inoltre – invero, con formula dubitativa – che nel caso di specie sembrerebbe trattarsi di mancato versamento di imposte auto liquidate in dichiarazione dei redditi, di talché troverebbe applicazione la disciplina di cui all’art. 2, comma 7 del d.P.R.22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi), secondo cui “Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”.
L’argomento non è conferente, ai fini della presene vertenza, poiché attiene all’individuazione di un “titolo” per la riscossione e non alla definitività (o meno) dell’accertamento della violazione fiscale, cui invece si riferisce l’art. 38, comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 163 del 2006.
Quest’ultima si verifica allorché non è più esperibile un’azione giudiziaria contro l’accertamento tributario, ovvero quando è intervenuta una decisione del giudice tributario, passata in giudicato, che ne accerta la fondatezza.
Nel caso di specie, peraltro, l’odierna appellante non ha fornito alcuna dimostrazione che un precedente avviso di accertamento fosse stato notificato all’aggiudicataria dalla competente amministrazione erariale – eventualità peraltro smentita dalla controinteressata Er. – di talché avrebbe comunque trovato applicazione il principio di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Codice del processo tributario), ai sensi del quale “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.
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