Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 4 gennaio 2018, n. 59. È illegittima l’esclusione dalla gara del soggetto debitore di imposta al quale non è stata notificata la cartella esattoriale.

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Venivano, in particolare, dedotte le seguenti censure:
violazione e falsa applicazione art. 48 in combinato disposto con l’art. 38 lett. g) del d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento dei fini;
violazione e falsa applicazione art. 48 in combinato disposto con l’art. 38 lett. g) d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento dei fini;
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 48 del d.lgs. 163/06 con l’art. 75 d.P.R. 445/2000, eccesso di potere per sviamento dei fini;
violazione e falsa applicazione art. 46 d.lgs. 163/06, eccesso di potere per travisamento dei fatti riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla società dichiarata aggiudicataria in conseguenza della rateizzazione del debito concessa successivamente al termine per la presentazione dell’offerta, violazione del principio della par condicio partecipationis
violazione e falsa applicazione art. 48 d.lgs. 163/06, eccesso di potere per carenza di istruttoria in merito allo stato attuale dell’adempimento della società aggiudicataria autorizzata al pagamento del debito rateizzato.
Nel costituirsi in giudizio, tanto l’amministrazione intimata quanto la controinteressata Er. di Sc. Ro. eccepivano l’infondatezza del ricorso, chiedendone pertanto a reiezione.
Con sentenza 9 agosto 2016, n. 648, il Tribunale amministrativo della Sardegna respingeva il gravame, evidenziando che nel caso di specie non risultavano integrati i presupposti di legge per l’esclusione dalla gara, atteso che le cartelle esattoriali recanti la contestazione del debito fiscale non risultavano esser mai state notificate all’aggiudicataria, la quale aveva dunque dichiarato, in perfetta buona fede, di non versare in condizioni di irregolarità tributaria.
Avverso tale decisione il Consorzio L’O. interponeva appello, articolando i seguenti motivi di impugnazione:
Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 38 lett. g) del d.lgs. 163/06 con le norme che disciplinano l’adempimento delle obbligazioni fiscali con particolare riferimento agli artt. 20 del DPR 602/73 e art. 2 c. 7, del DPR 322/98 – eccesso di potere per sviamento dei fini;
Violazione e falsa applicazione art. 48 in combinato disposto con l’art. 38 lett. g) del d.lgs. 163/06 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento dei fini;
Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 48 del d.lgs. 163106 con l’art. 75 del d.p.r. 445/00 – eccesso di potere per sviamento dei fini;
Violazione e falsa applicazione art. 48 d.lgs. 163/06. Eccesso di potere per difetto di istruttoria riguardo alla violazione del principio di par conditio partecipationis. Eccesso di potere per carenza di istruttoria in merito allo stato attuale dell’adempimento della società aggiudicataria autorizzata al pagamento del debito rateizzato.
Nessuna delle parti appellate si costituiva in giudizio.
All’udienza del 5 dicembre 2017, dopo la rituale discussione, la causa passava in decisione.

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