Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 4 gennaio 2018, n. 59. È illegittima l’esclusione dalla gara del soggetto debitore di imposta al quale non è stata notificata la cartella esattoriale.

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Da ciò consegue che l’atto antecedente non notificato può essere impugnato unitamente al successivo, potendosi far valere in tale sede le questioni che si sarebbero potute far valere contro l’atto presupposto, se questo fosse stato notificato.
Ritornando al caso di specie, dunque, risultando dagli atti di causa che la cartella esattoriale non era mai stata validamente notificata (e prima di essa, verosimilmente, anche il presupposto avviso di accertamento), correttamente il primo giudice ha escluso che si fosse in presenza di una violazione tributaria definitivamente accertata – presupposto di applicabilità dell’art. 38 cit. – atteso che in difetto di detta notifica non potevano certo dirsi decorsi i termini per l’eventuale impugnazione.
Il primo motivo di appello, avente peraltro carattere assorbente di ogni altra censura dedotta, andrà quindi respinto.
Con il secondo motivo di appello, il Consorzio L’O. deduce l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe tenuto in considerazione un ulteriore motivo di ricorso, incentrato sulla presunta violazione del principio giurisprudenziale per cui è rimesso al giudizio tecnico dell’Agenzia delle entrate la valutazione sulla regolarità fiscale delle concorrenti alla gara, senza che la stazione appaltante possa formulare, relativamente al contenuto delle risultanze rese dell’ufficio finanziario, autonomo apprezzamento.
Anche tale motivo non appare fondato.
Invero, come documentato al primo giudice dal Mibact, nella propria memoria difensiva 20 maggio 2016, l’amministrazione non aveva sottoposto ad alcun autonomo apprezzamento le certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle entrate, bensì – a seguito dei chiarimenti legittimamente richiesti alla ditta aggiudicataria – aveva chiesto precisazioni proprio all’incaricato della riscossione che, in rettifica di quanto precedentemente risultante all’anagrafe tributaria, aveva attestato non più sussistere alcuna violazione tributaria.
Nello specifico, il Segretariato regionale del Mibact per la Sardegna aveva inviato ad Eq. Su. la nota prot. n. 4442 del 24 novembre 2015, con richiesta di acquisizione di documentazione ed informazioni riguardo alla pratica in oggetto.
La concessionaria della riscossione forniva due distinti riscontri, uno in data 4 dicembre 2015, inviando la documentazione richiesta con la precisazione che le predette cartelle di pagamento “risultano pagate a saldo per la cartella n. 05720140006667825000 e in un piano di rateazione attualmente ancora in essere per le due cartelle restanti”; l’altro in data 11 febbraio 2016, con il quale, oltre ad inviare ulteriore documentazione, veniva chiarito che le precedenti notifiche (invalide) non erano state riproposte, in quanto, come già detto, la cartella n. 05720140006667825 risultava saldata e le cartelle n. 05720140018523002 e n. 0572014001036 rateizzate, con ultima rata saldata ad agosto 2015.
Anche alla luce di quanto evidenziato in relazione al primo motivo di appello, dunque, risulta corretto quanto rilevato dal primo giudice, per cui “l’Amministrazione, del tutto correttamente, ha provveduto ad approfondire la questione chiedendo chiarimenti alla ditta Sc. e chiedendo anche parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato, sede di Cagliari, che ha in modo condivisibile ritenuto non sussistere motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva”.
Con terzo motivo di appello viene dedotta la violazione dell’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), posto che l’aver reso Er. delle false dichiarazioni alla stazione appaltante su circostanze rilevanti ai fini dell’assegnazione dell’appalto assurgerebbe comunque a causa autonoma di non ammissione alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, a prescindere da ogni accertamento sul profilo psicologico del dichiarante.
Il motivo di gravame non è fondato. Invero, come correttamente rilevato nella sentenza appellata, nel caso di specie non è dato evincere una dichiarazione “falsa” da parte dell’impresa poi risultata aggiudicataria, atteso che l’atto recante la pretesa tributaria (corretta o meno che fosse) non era mai stato portato a conoscenza dell’interessata.

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