Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 18 dicembre 2017, n. 5939. Nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta

Nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia; in sostanza devono considerarsi anormalmente basse solo le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva.

Sentenza 18 dicembre 2017, n. 5939
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9668 del 2016, proposto da:
Consorzio Co. So. Co. So. in proprio e quale mandante costituenda ATI con Nu. Sa. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sa. De. Co. e Lu. Ru., con domicilio eletto presso lo studio St. Srl De. Co. in Roma, via (…);
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Ca., con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Campania in Roma, via (…);
nei confronti di
Ge. Co. di Co. So., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati An. Da., Vi. Mo. e Lu. Pe., con domicilio eletto presso lo studio Ro. Ma. in Roma, via (…);
CM. – Ce. Me. Ps., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Pe., An. Da. e Vi. Mo., con domicilio eletto presso lo studio Ro. Ma. in Roma, via (…);
Ic. Co. Co. So., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vi. Mo., An. Da. e Lu. Pe., con domicilio eletto presso lo studio Ro. Ma. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE III n. 04149/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei servizi socio-educativi presso l’istituto re. Pa. Co..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di altri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Sc., in delega di Ru., Pa., in dichiarata delega di Ca., e Da.;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. III, con la sentenza 2 settembre 2016, n. 4149 ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento: del Decreto Dirigenziale n. 7 del 1°.2.2016, emesso dal Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: “Procedura n. 1757/A/15. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio-educativi presso l’Istituto re. Pa. Co.. Presa d’atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva”; del verbale di gara n. 8 del 22.12.2015, concernente l’aggiudicazione provvisoria all’ATI GE.; del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale di appalto di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del consorzio ricorrente, ivi compresi gli ulteriori verbali di gara ed il contratto d’appalto se stipulato.

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