Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 18 dicembre 2017, n. 5939. Nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta

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Il primo costo (unitario), pur con tutte le difficoltà legate all’effettiva conoscenza dei CCNL applicati con riferimento alle specifiche lavorazioni e/o servizi, può essere predeterminato in misura più o meno ragionevole; il secondo (complessivo) può essere frutto solo di mere ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell’impresa che poi si aggiudicherà l’appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalità costruttive dalla stessa impiegate.
Inderogabili sono, dunque, solo i minimi salariali di costo del lavoro dettati dalla contrattazione collettiva i quali, in sede di valutazione di congruità di una offerta, non possono che essere ritenuti come tali.
Altra e ben diversa problematica attiene alla verifica del rispetto tendenziale dal maggior costo “del servizio” che tiene complessivamente conto, oltre che del costo orario inderogabile del singolo lavoratore, dei maggiori costi effettivi del servizio che possono essere indotti dalla circostanza che non tutte le ore teoriche retribuite sono effettivamente lavorate (si pensi alle assenze per malattia, ferie ecc.).
Ne deriva che tali costi possono essere concretamente giustificati in termini anche minori rispetto a quanto astrattamente e omogeneamente previsto dalle tabelle ministeriali.
Nel caso de quo, dalla documentazione prodotta in atti emerge in modo palese che, in sede di procedura di verifica in contraddittorio dell’anomalia, ai sensi dell’art. 86 e segg. d.lgs. n. 163-2006, l’Amministrazione ha correttamente provveduto a verificare in modo puntuale l’anomalia dell’offerta della controinteressata ATI, valutando correttamente la stessa nella sua complessità, sulla base delle giustificazioni prodotte, sia sotto il profilo del costo del lavoro sia sotto quello del rispetto dei livelli minimi salariali: l’esito è stato favorevole alla controinteressata, la quale ha ottenuto l’aggiudicazione, prima provvisoria poi definitiva, del servizio, benché, ai sensi dell’art. 7 del CSA, sostanzialmente, vi fosse l’obbligo di mantenere i livelli occupazionali preesistenti.
5. Inoltre, come è noto (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3702), nelle gare pubbliche il livello di approfondimento richiesto alla stazione appaltante in sede di valutazione della non anomalia dell’offerta, rispetto alle singole voci di costo presentate, varia in funzione delle caratteristiche dell’offerta e della plausibilità delle giustificazioni già rese rispetto alle singole voci, venendo in considerazione un giudizio discrezionale, in ordine alla complessiva affidabilità dell’offerta, su cui il giudice effettua un sindacato ab estrinseco; il giudizio, che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile, salva l’ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto), ha, infatti, natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e, conseguentemente, la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo; al contrario, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente.
Nel caso, di specie, in assenza di puntuali, accertati riscontri di violazione dei minimi salariai del costo dei singoli lavoratori rispetto al CCNL loro applicabile, mancando ogni profilo di abnormità, manifesta illogicità o errori di fatto della valutazione di non anomalia, il relativo giudizio join può che ritenersi insindacabile in sede giudiziaria.
6. Infine, è assolutamente condivisibile che la generica contestazione sulla quantificazione dei costi di sicurezza aziendale e sugli oneri relativi ai trasporti, come nella specie, possa trovare considerazione ai fini della dimostrazione dell’anomalia dell’offerta presentata dall’ATI GE..
7. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta),
Definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della Regione e dei controinteressati appellati, in solido tra loro, spese che liquida in euro 6.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Claudio Contessa – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi – Consigliere

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