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5. Con ricorso n. r.g. 14392/2015 gli Ordini degli avvocati di Roma, Napoli e Palermo nonché gli avvocati Ma. Va., Pietro Di Tosto, Antonino Galletti, Riccardo Bolognesi, Aldo Minghelli e Matteo Santini, in proprio e quali presidenti o consiglieri degli Ordini degli avvocati di Roma, Napoli e Palermo, hanno impugnato il regolamento con quattro motivi di doglianza.
5.1. Si sono costituiti ad opponendum l’Unione delle camere penali italiane, l’A.G.I. – Avvocati giuslavoristi italiani, l’A.I.A.F – Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, l’U.N.C.A.T. – Unione nazionale camere avvocati tributaristi.
5.2. Con sentenza 14 aprile 2016, n. 4428, il T.A.R. per il Lazio, sez. I, ha respinto le eccezioni di inammissibilità degli interventi ad opponendum spiegati e di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; nel merito, ha accolto parzialmente la prima e la seconda censura, respingendo le altre e compensando fra le parti le spese di giudizio.
5.3. Il Tribunale regionale ha ritenuto che:
a) la previsione dell’art. 3 del regolamento, circa la suddivisione dei settori di specializzazione, sarebbe intrinsecamente irragionevole e arbitraria secondo quanto più ampiamente riportato sopra in relazione alla sentenza n. 4427/2016, mentre sarebbe infondata la contestazione del numero massimo di specializzazioni conseguibili;
b) la previsione dell’art. 6, comma 4, del regolamento, circa il colloquio dinanzi al C.N.F. ai fini del conseguimento del titolo per comprovata esperienza, sarebbe intrinsecamente irragionevole per genericità in quanto non chiarirebbe nulla circa il contenuto del colloquio, le qualifiche e le competenze degli esaminatori, le modalità di svolgimento della prova, secondo quanto più ampiamente riportato sopra in relazione alla sentenza n. 4424/2017.
5.4. Con ricorso spedito per la notifica tra il 28 ottobre e il 2 novembre 2016, il Ministero della giustizia ha interposto appello avverso la sentenza n. 4428/2016, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva (ricorso n. r.g. 2016/8717).
5.5. Il Ministero ha riproposto le doglianze formulate avverso le sentenze, rispettivamente, n. 4427/2016 e n. 4424/2016.
5.6. L’Ordine degli avvocati di Lecce ha resistito all’appello con controricorso, senza svolgere difese.
5.7. Con ricorso spedito per la notifica il 29 dicembre 2016, gli originari ricorrenti hanno depositato appello incidentale per resistere all’appello dell’Amministrazione e contestare la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto le censure da loro proposte con riguardo:
a) al numero massimo delle specializzazioni conseguibili, non previsto dalla fonte normativa primaria e irragionevole rispetto alla tipologia delle specializzazioni previste;
b) ai requisiti per l’ottenimento e il mantenimento del titolo, che sarebbero incongrui:
– nell’equiparare la rilevante esperienza maturata in ambito giudiziale all’esito di corsi formativi “a tavolino”;
– nel discriminare le competenze acquisite da ex magistrati e professori universitari, impedendo a questi professionisti di ottenere il titolo di specialista per comprovata esperienza;
– nel discriminare inoltre i giovani avvocati, incentivandoli alla frequenza dei corsi di specializzazione e – in contrasto con un parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – non dando rilievo a esperienze professionali diverse (conseguimento di master universitari in Italia o all’estero, esperienze in rapporti di lavoro alla dipendenza di P.A. o come legali di società in house, possesso di qualificati titoli accademici o titoli specialistici); ne risulterebbe una ingiustificata distorsione della concorrenza;
– nel chiedere l’assolvimento di un numero minimo di incarichi, che di fatto escluderebbe dall’accesso al titolo per comprovata esperienza gli avvocati collaboratori, spesso formalmente non figuranti come titolari degli incarichi;
– nello specificare secondo parametri rigidi i criteri generici indicati dalla legge per l’acquisizione e il mantenimento del titolo; a proposito della revoca la legge non ne avrebbe tipizzato i presupposti e il regolamento avrebbe oltrepassato i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità;
c) alle amplissime competenze attribuite al C.N.F. in tema di conferimento e revoca del titolo, in contrasto con l’impianto complessivo della legge di riforma, inteso a privilegiare il ruolo dei Consigli degli Ordini territoriali;
d) alla illegittima previsione di una fattispecie di illecito disciplinare (art. 2, comma 3, del regolamento: spendita del titolo di specialista senza averlo conseguito) non prevista dalla legge né dal codice deontologico e non collegata a una precisa sanzione;
f) all’intero impianto normativo del regolamento, che alimenterebbe disparità di trattamento fra avvocati e gravi distorsioni della concorrenza come pure violerebbe i principi di proporzionalità e adeguatezza allo scopo, giacché il cliente-consumatore, in ambito forense, si troverebbe a dover scegliere fra sette figure professionali senza avere gli strumenti per orientare proficuamente la propria decisione;
g) alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge n. 247/2012, proposta in via subordinata, per violazione del principio di ragionevolezza: la disciplina delle specializzazioni non coglierebbe gli obiettivi di tutelare i clienti-consumatori e ostacolerebbe la creazione di un mercato concorrenziale e aperto ai nuovi iscritti, favorendo la creazione di una categoria privilegiata di avvocati in contrasto con la legge professionale e con principi nazionali e sovranazionali, secondo un bilanciamento degli interessi in gioco complessivamente arbitrario e irrazionale.
5.8. Si è costituita in giudizio l’Unione delle camere penali italiane per chiedere l’accoglimento dell’appello principale del Ministero della giustizia e la reiezione dell’appello incidentale.
5.9. Lo stesso ha fatto l’A.G.I.
5.10. Con memoria depositata il 14 gennaio 2017, l’Amministrazione ha replicato ai motivi dell’appello incidentale.
5.11. Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2017, sulla richiesta e l’accordo delle parti parte presente, la causa è stata rinviata al merito.
5.12. Con memoria depositata il 6 ottobre 2017, il Ministero ha rilevato che, in mancanza di appello incidentale, si sarebbe formato il giudicato sui capi della sentenza sfavorevoli ai ricorrenti in primo grado e ha insistito per l’accoglimento del proprio gravame.
5.13. In data 16 gennaio 2017, l’Unione delle camere penali italiane e l’A.G.I. hanno depositato una memoria congiunta.
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