Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 27 novembre 2017, n. 5524. In riferimento alle tariffe del servizio idrico

Ai fini della scelta fra le due alternative possibili, è evidente che le valutazioni di sufficienza o insufficienza dei dati forniti effettuate in base alle norme citate sono espressione dell’ampia discrezionalità tecnica attribuita all’Autorità stessa nelle materie di propria competenza, discrezionalità che, secondo la regola generale, è sindacabile nella presente sede giurisdizionale di legittimità solo in caso di esiti manifestamente illogici e arbitrari

Sentenza 27 novembre 2017, n. 5524
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9545 del 2016, proposto dalla

Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

contro

il Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati La. Pe. e Ma. Zo., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Zo. in Roma, via (…);

nei confronti di

signor Al. Ac., non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento previa sospensione

della sentenza del TAR Lombardia, sede di Milano, sezione II 23 settembre 2016 n°1704, resa fra le parti, che ha accolto in parte il ricorso n. 2268/2015, proposto per l’annullamento:

a) della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico-AEEGSI 2 luglio 2015 n. 324 2015 RI, con la quale il ricorrente è stato incluso in un elenco di soggetti nei confronti dei quali è stata operata la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2014 e 2015 ed è stato stabilito che il valore tariffario così determinato sia utilizzato per i conguagli del primo periodo regolatorio 2012-2015;

b) della determinazione 31 marzo 2015 n. 5 del Direttore della Direzione sistemi idrici della AEEGSI, di diffida all’ente ad inviare i dati richiesti;

c) delle deliberazioni 28 febbraio 2013 n. 88 2013 R IDR, di approvazione del metodo tariffario per le gestioni ex CIPE; 20 giugno 2013 n. 271 2013 R IDR, di avviso di inizio del procedimento di determinazione di ufficio della tariffa; 12 dicembre 2013 n. 583 2013 R IDR, di determinazione della tariffa d’ufficio per talune gestioni; 27 dicembre 2013 n. 643 2013 R IDR, di approvazione del metodo tariffario applicabile;

d) delle determinazioni 10 ottobre 2012 n. 2, di determinazione delle procedure di raccolta dei dati, e 7 marzo 2014 n. 3, di approvazione degli schemi di riferimento per la raccolta stessa.

In particolare la sentenza ha dichiarato irricevibile il ricorso quanto all’impugnazione della deliberazione 20 giugno 2013 n. 271 2013 R IDR e lo ha accolto per il resto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Fa. To. e Pa. De Nu. e l’avvocato La. Pe.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Si controverte intorno alla delibera meglio indicata in epigrafe, con la quale l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico -AEEGSI ha determinato d’ufficio nei confronti dell’ente appellato le tariffe del servizio idrico per le annualità 2014 e 2015 ed ha stabilito che il valore tariffario così determinato sia utilizzato anche per i conguagli del primo periodo regolatorio 2012-2015, delibera che è stata impugnata in primo grado dall’ente destinatario assieme alle altre, pure meglio indicate in epigrafe, considerate quali atti ad essa presupposti.

Per chiarezza, si deve allora premettere un quadro sintetico delle norme che disciplinano nel nostro ordinamento il Sistema idrico integrato – SII e, di conseguenza, presiedono alla determinazione delle relative tariffe.

Va allora rilevato che, storicamente, la nozione di SII è introdotta dall’abrogata l. 5 gennaio 1994 n. 36 -nota come “legge Galli” e approvata nell’intento di rimediare con un approccio più moderno ad una complessiva gestione inefficiente delle risorse idriche- e si ritrova all’art. 4 comma 1 lettera f) di essa, per cui il servizio idrico integrato “è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”.

La legge Galli, con il sistema da essa introdotto, doveva assicurare la gestione efficiente del SII attraverso particolari enti organizzativi, previsti dall’art. 8 di essa, denominati “ambiti territoriali ottimali” ovvero ATO, da costituire in base a criteri di “rispetto dell’unità del bacino idrografico”, di “superamento della frammentazione delle gestioni” e di “conseguimento di adeguate dimensioni gestionali”; la stessa legge, tuttavia, all’art. 10 stabiliva che le gestioni esistenti, ovvero “le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia”, soggetti che comprendevano e comprendono tuttora numerosi Comuni, continuassero “a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato” secondo il nuovo assetto.

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