Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 27 novembre 2017, n. 5524. In riferimento alle tariffe del servizio idrico

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Il meccanismo sin qui descritto, se fosse replicato di anno in anno, corrisponderebbe al mantenimento dello status quo, ovvero alla accettazione pura e semplice della struttura di costi del gestore. Si è però detto che obiettivo del servizio pubblico è un recupero di efficienza, che si ottiene con un meccanismo di price cap, che garantisce un contenimento dei costi, così come segue.

Posto un dato valore di VRG per l’anno di partenza, l’anno successivo il gestore si troverà, di regola, di fronte a costi aumentati, per effetto se non altro del tasso di inflazione; per mantenere l’equilibrio della propria gestione, pertanto, sarà portato a richiedere un aumento dei propri ricavi, e quindi del VRG per il periodo successivo, nella misura percentuale corrispondente.

Il sistema, peraltro, non consente tale recupero integrale, nel senso che l’aumento del VRG è riconosciuto in misura non integrale, ma pari ad un moltiplicatore – detto moltiplicatore theta- che tiene conto della necessità di comprimere i costi. Per quanto qui interessa, tale moltiplicatore è il risultato di una formula predeterminata, che tiene conto sia del VRG, sia dei ricavi conseguiti; non assume quindi di regola un valore fissato a tavolino, ma richiede di conoscere la struttura dei costi del singolo gestore.

In tal senso, si comprende il meccanismo di approvazione delle tariffe, e di determinazione del theta, previsto dalle delibere qui impugnate.

In base alla delibera 347/2012, i soggetti competenti gestori dei servizi idrici devono anzitutto inviare all’AEEGSI una serie di dati, dai quali ricavare i costi da ciascuno effettivamente sostenuti (doc. 3 in I grado ricorrente appellato, delibera citata).

In base alla delibera 88/2013, gli stessi soggetti competenti, entro una scadenza prevista, devono presentare una proposta tariffaria, ovvero in parole semplici dichiarare quanto intendono far pagare il servizio, sempre alla AEEGSI, che ha il compito di approvarla (doc. 6 in I grado ricorrente appellato, delibera citata).

La stessa AEEGSI approva la tariffa se essa è coerente con le voci di costo che le sono state previamente comunicate, ovvero ne permette il recupero previsto dalla legge; in caso contrario, ovvero nell’ipotesi in cui i dati necessari a svolgere questo controllo non le siano stati comunicati, procede come previsto dalle stesse delibere 347/2012 e 88/2013, ovvero determina la tariffa in misura pari a quella precedentemente applicata, in questo caso a quella per il 2012, moltiplicata per un theta di 0,9 fissato d’ufficio.

Ciò equivale, com’è evidente, ad una penalizzazione: il gestore non trasparente rispetto ai propri costi viene in questo modo costretto a priori a ridurli rispetto alla misura che ha precedentemente reso nota, presumendosi che la non trasparenza equivalga a inefficienza.

E’ però possibile che il gestore, attraverso una sorta di ravvedimento operoso, comunichi anche in un secondo tempo alla AEEGSI i dati necessari: in tal caso, si applicherà sin dall’originaria decorrenza della tariffa il valore calcolato con i dati reali così forniti, determinato con il moltiplicatore theta fisiologico e non con quello officioso,

In questo caso, si genera il secondo tipo di conguaglio cui si è accennato, dovuto alla differenza positiva o negativa fra la tariffa determinata con il theta officioso, applicata in via provvisoria, e la tariffa determinata con i dati reali, applicata in via retroattiva.

Meccanismo identico a quello illustrato è previsto dalla deliberazione 643/2013, pure impugnata, per le annualità per cui è causa (doc. 11 in I grado ricorrente appellato, delibera citata).

Tutto ciò posto, l’ente ricorrente appellato, il quale gestisce in economia il servizio idrico ed è quindi soggetto alle regole valide per le gestioni ex CIPE appena illustrate, con la delibera meglio indicata in epigrafe (doc. 1 in I grado ricorrente appellato), adottata sul presupposto ch’esso non avesse inviato in modo congruo i dati richiestigli nel corso del procedimento di approvazione della tariffa, ha subito la determinazione d’ufficio della stessa per le annate 2014 e 2015, con applicazione del moltiplicatore theta in misura pari a 0,9 e previsione che i valori tariffari così determinati valgano anche per determinare i conguagli del periodo regolatorio 2012-2105; contro tale delibera, e contro gli atti a suo avviso ad essa presupposti, indicati come si è detto in epigrafe, ha proposto ricorso in primo grado, chiedendone l’annullamento.

Con la sentenza meglio indicata sempre in epigrafe, il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile, e in parte lo ha accolto, per quanto qui interessa nei termini che seguono.

Il primo Giudice ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare, sollevata dalla difesa della AEEGSI, secondo la quale il ricorso sarebbe stato tardivo nella parte in cui era rivolto contro il disposto della delibera che stabiliva che la determinazione d’ufficio della tariffa valesse anche per i conguagli degli anni 2012 e 2013. Contro le deduzioni della AEEGSI, secondo le quali la tariffa per detti anni 2012 e 2013 sarebbe stata già fissata con precedenti delibere, non impugnate, il TAR ha infatti osservato che rispetto a tali annate la nuova delibera rivestiva un autonomo contenuto lesivo.

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