Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 28 novembre 2017, n. 5575. È illegittimo il decreto ministeriale n. 144/2015 che ha approvato il Regolamento per il conseguimento del titolo di Avvocato specialista

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5.14. Con memoria depositata il 6 ottobre 2017, il Ministero ha sostenuto l’irricevibilità per tardività dell’appello incidentale che, per essere rivolto a contestare capi sfavorevoli della sentenza impugnata (appello incidentale non condizionato ma improprio), sarebbe soggetto al rispetto del termine decorrente dalla notificazione della sentenza (termine breve) o dalla sua pubblicazione (termine lungo); quest’ultimo termine, nella specie, sarebbe decorso inutilmente. Ha comunque replicato nel merito alle censure proposte con tale appello incidentale.

5.15. In seguito gli originari ricorrenti, l’Unione delle camere penali italiane e l’A.G.I. hanno depositato memorie.

5.16. Con memoria depositata il 19 ottobre 2017, i ricorrenti in primo grado hanno replicato all’eccezione di tardività dell’appello incidentale e, nel merito, hanno rinnovato le proprie risposte ai motivi dell’appello principale.

5.17. All’udienza pubblica del 9 novembre 2017, gli appelli sono stati chiamati e trattenuti in decisione.

6. Con ricorso n. r.g. 13776/2015 l’A.N.F. – Associazione nazionale forense e l’avvocato Lu. Pa., in proprio e nella qualità di segretario generale p.t., hanno impugnato il regolamento con due motivi di doglianza, il primo dei quali è articolato in otto punti mentre il secondo prospetta, in via subordinata, l’illegittimità derivata del regolamento per illegittimità costituzionale dell’art. 9 della legge n. 247/2012 per violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cost.

6.1. Con sentenza 14 aprile 2016, n. 4426, il T.A.R. per il Lazio, sez. I, ha accolto in parte il primo motivo, respingendo le parti rimanenti come pure il secondo motivo e compensando fra le parti le spese di giudizio.

6.2. Il Tribunale regionale ha ritenuto che:

a) la previsione dell’art. 3 del regolamento, circa la suddivisione dei settori di specializzazione, sarebbe intrinsecamente irragionevole e arbitraria secondo quanto più ampiamente riportato sopra in relazione alla sentenza n. 4428/2016, mentre sarebbe infondata la contestazione del numero massimo di specializzazioni conseguibili;

b) la previsione dell’art. 6, comma 4, del regolamento, circa il colloquio dinanzi al C.N.F. ai fini del conseguimento del titolo per comprovata esperienza sarebbe intrinsecamente irragionevole per genericità in quanto non chiarirebbe nulla circa il contenuto del colloquio, le qualifiche e le competenze degli esaminatori, le modalità di svolgimento della prova, secondo quanto più ampiamente riportato sopra in relazione alla sentenza n. 4424/2017.

6.3. Con ricorso spedito per la notifica il 31 ottobre 2016, il Ministero della giustizia ha interposto appello avverso la sentenza n. 4426/2016, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva (ricorso n. r.g. 2016/8740).

6.4. Il Ministero ha riproposto le doglianze formulate avverso le sentenze n. 4427/2016, n. 4424/2016 e n. 4428/2016.

6.5. Gli originari ricorrenti si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello e, con successiva memoria, hanno replicato alle censure dell’Amministrazione e riproposto le censure di primo grado nella parte concernente: modalità dei percorsi formativi (art. 7); individuazione dei settori di specializzazione (art. 3); colloquio per il conseguimento del titolo sulla base della comprovata esperienza (art. 6); dimostrazione dell’esperienza professionale maturata ancorata al solo criterio del numero di incarichi professionali trattati per anno in settori disomogenei, stante l’utilizzo di criteri non univoci per individuare gli ambiti di specializzazione.

6.6. Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2017, sulla richiesta e l’accordo delle parti, la causa è stata rinviata al merito.

6.7. Con memoria depositata il 6 ottobre 2017, l’Amministrazione ha sostenuto l’inammissibilità dei motivi di ricorso di primo grado riproposti da controparte in sede di gravame con la memoria depositata il 16 gennaio 2017 sia perché tale forma di riproposizione sarebbe ammessa per i soli motivi non esaminati o dichiarati assorbiti (art. 101, comma 2, c.p.a.), sia perché i motivi sarebbero privi del requisito della specificità (art. 101, comma 1, c.p.a.) sia ancora perché, a tutto concedere, la memoria, a fronte di un appello notificato il 31 ottobre 2016, sarebbe tardiva rispetto al termine di sessanta giorni previsto per la costituzione in giudizio della parte appellata.

6.8. Con memoria depositata il successivo 19 ottobre, gli appellati hanno replicato all’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione.

6.9. All’udienza pubblica del 9 novembre 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

7. In via preliminare, il Collegio – a norma dell’art. 70 c.p.c. – riunisce gli appelli, che riguardano controversie coincidenti oggettivamente e almeno in parte soggettivamente.

8. (ricorso n. r.g. 2016/8715)Ancora in via preliminare, il Collegio rileva che:

a) l’osservazione della parte appellata, secondo cui l’Amministrazione avrebbe notificato l’appello una volta scaduto il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (osservazione che non si traduce in una formale eccezione di irricevibilità del gravame per tardività ma per certi versi la adombra), è fattualmente corretta ma infondata quanto agli effetti che potrebbero derivare dal mancato rispetto del termine di decadenza, che in concreto non sussiste dovendosi tenere conto della sospensione del decorso dei termini processuali nel corso del periodo feriale;

b) in mancanza di appello incidentale, si è formato il giudicato interno sui capi della sentenza di primo grado che hanno respinto le censure proposte dagli originari ricorrenti.

8.1. L’art. 9, comma 2, della legge stabilisce che “il titolo di specialista si può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione”.

8.2. E’ coerente con tale previsione quella dell’art. 2, comma 2, del regolamento, secondo il quale “il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8”.

8.3. In altri termini, l’attribuzione del titolo di avvocato specialista segue un “doppio canale”: il superamento dei percorsi formativi (che è un accertamento in sé) o, nella sussistenza dei requisiti di legge, la particolare esperienza professionale, per la quale occorre predisporre procedure di verifica adeguate.

8.4. La sentenza di primo grado ha ritenuto illegittimo l’art. 6, comma 4, del regolamento, a norma del quale “nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione”.

8.5. In effetti il colloquio, come delineato dalla disposizione regolamentare impugnata, ha contorni vaghi e imprecisi, sicché non ne risulta sufficientemente tutelato né l’interesse del professionista aspirante al titolo, né, per altro verso, l’interesse del consumatore-cliente, che nella speciale qualificazione attestata dal titolo deve poter riporre un ragionevole affidamento.

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