Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 234.
Condizioni generali di contratto e l’obbligo della specifica approvazione per iscritto
In tema di condizioni generali di contratto, per riconoscere l’esistenza dell’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, comma 2, cod. civ., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie; ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto
Ordinanza|| n. 234. Condizioni generali di contratto e l’obbligo della specifica approvazione per iscritto
Data udienza 20 dicembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto – Formazione ed elementi del contratto – Condizioni generali di contratto – Presupposto – Predisposizione di uno schema utile ad una serie indefinita di rapporti – Clausole elaborate da uno dei contraenti per un singolo contratto – Specifica approvazione per iscritto – Necessità – Esclusione – FondamentoContratto – Formazione ed elementi del contratto – Condizioni generali di contratto – Presupposto – Predisposizione di uno schema utile ad una serie indefinita di rapporti – Clausole elaborate da uno dei contraenti per un singolo contratto – Specifica approvazione per iscritto – Necessità – Esclusione – Fondamento
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere rel.
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere
Dott BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul regolamento di competenza proposto da:
S.Te. s.r.l., con sede in An.Ve. ((Omissis)), in persona del legale rappresentante sig. Sa.Ba., rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al ricorso dall’Avvocato An.Al., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Motta di Livenza (TV), (…).
Ricorrente
contro
B. s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante dott.ssa Li.Co., rappresentata e difesa per procura alle liti allegata alla memoria difensiva dagli Avvocati Em.Fe. e Em.Br., elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, (…).
Controricorrente
avverso la sentenza n. 425/2023 del Tribunale di Pordenone, depositata il 21.6.2023.
Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 20. 12. 2023.
Condizioni generali di contratto e l’obbligo della specifica approvazione per iscritto
Fatti di causa e ragioni della decisione
La s.p.a. B. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Pordenone al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di euro 757.619,84 alla s.r.l. S.Te. a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di lavori in appalto. L’opponente eccepì, in via preliminare, l’incompetenza del giudice che aveva emesso l’ingiunzione in favore di un collegio arbitrale, previsto in via esclusiva dalla clausola compromissoria di cui all’art. 23 del contratto di appalto per la risoluzione di ogni controversia relativa alla interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione del contratto.
La società opposta si costituì in giudizio contestando le ragioni dell’opposizione e, in particolare, eccependo la nullità della clausola compromissoria a causa della sua mancata specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ..
Con sentenza n. 425 del 21. 6. 2023 il Tribunale accolse l’eccezione di incompetenza e dichiarò nullo il decreto ingiuntivo opposto, rimettendo le parti dinanzi al collegio arbitrale.
Il Tribunale motivò la decisione sulla base del contenuto della clausola compromissoria e rilevando che il contratto, che presentava diverse clausole differenti dalla proposta inizialmente predisposta dalla società B., risultava essere stato oggetto di trattative tra le parti, circostanza che escludeva che esso fosse stato unilateralmente predisposto dalla committente per una serie futura di contratti e la conseguente applicabilità della disposizione di cui all’art. 1341, comma 2, cod. civ..
Avverso tale sentenza, con atto notificato il 29. 6. 2023, ha proposto regolamento di competenza la società S.Te., sulla base di un unico motivo.
La società B. ha depositato memoria difensiva.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
L’unico motivo del regolamento denuncia violazione dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere escluso l’applicabilità nel caso di specie di tale disposizione sulla base del solo rilievo che il contratto concluso tra le parti presentava alcune clausole aggiunte o dal contenuto differente rispetto al testo della proposta predisposta unilateralmente dalla committente, senza considerare che, essendo stata mantenuta intatta la clausola compromissoria, per la sua validità ed efficacia sarebbe stata comunque necessaria la sua specifica approvazione per iscritto.
Condizioni generali di contratto e l’obbligo della specifica approvazione per iscritto
Il regolamento di competenza è infondato.
Assorbente è a tal fine il rilievo che dalla lettura del ricorso e dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo non risultano allegate né provate circostanze idonee a far ritenere che il contratto oggetto di proposta avanzata dalla società B. fosse stato dalla stessa predisposto per regolare in modo uniforme una serie futura di rapporti, condizione questa che integra il presupposto di applicabilità della norma invocata dell’art. 1341 cod. civ. e che risulta per contro contestata dall’opposta. Sul punto parte ricorrente si limita a dedurre che tale proposta, denominata in lingua inglese draft, cioè bozza, era stata predisposta dalla B. quantomeno due anni prima della conclusione del contratto sottoscritto dalle parti ed era stata utilizzata anche per un appalto concluso, nella stessa epoca, con altro imprenditore, assumendo che tale circostanza dimostrerebbe la serialità ed uniformità del disciplinare utilizzato, a parte la differenza in ordine alla descrizione delle opere da appaltare ed al loro prezzo. Trattasi però all’evidenza di allegazione del tutto inidonea a dimostrare, superando la specifica contestazione della controparte, che la proposta formulata fosse riconducibile allo schema delle condizioni generali di contratto, che possono configurarsi soltanto laddove la loro formalizzazione sia destinata a regolare una serie futura di rapporti. L’argomentazione svolta dalla opposta non appare nemmeno supportato dalla particolarità dell’oggetto sociale della opponente, che pacificamente consiste nell’esercizio di attività alberghiera e non di attività immobiliare. Questa Corte, con orientamento costante, ha al riguardo precisato che, per riconoscere l’esistenza dell’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, comma 2, cod. civ., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie; ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. n. 20461 del 2020; Cass. n. 17073 del 2013; Cass. 12153 del 2006). Devono pertanto condividersi le argomentazioni esposte dalla difesa della controricorrente e dal P.M..
Condizioni generali di contratto e l’obbligo della specifica approvazione per iscritto
Né ha rilievo che tale profilo, diversamente sul punto da quanto dedotto da B., non sia stato evidenziato dalla sentenza impugnata, che ha preferito invece sottolineare come il contratto concluso fosse stato oggetto di negoziazione tra le parti, atteso che, in sede di regolamento di competenza, essendo oggetto di esame una questione processuale e dovendo verificarsi se il giudice a quo abbia commesso un errore di diritto, questa Corte è giudice del fatto e non è quindi vincolato dalle argomentazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato, con conseguente facoltà di fondare la sua decisione su altri profili e circostanze utili emergenti dagli atti (Cass. n. 17312 del 2018; Cass. n. 21422 del 2016; Cass. n. 2591 del 2006).
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
Condizioni generali di contratto e l’obbligo della specifica approvazione per iscritto
P. Q. M.
La Corte rigetta il regolamento e dichiara che la competenza a decidere spetta al collegio arbitrale.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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