La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18827 del 10 luglio 2025, ha ribadito il principio secondo cui la domanda nuova è inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. La Corte ha chiarito che una domanda è considerata nuova se altera, anche solo parzialmente, i presupposti della domanda iniziale proposta in primo grado.
Ciò si verifica in diverse situazioni, quali:
L'introduzione di un petitum (oggetto della domanda) diverso e più ampio.
L'introduzione di una diversa causa petendi (ragione della domanda), basata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado.
L'introduzione di un fatto giuridico costitutivo del diritto radicalmente diverso da quello originariamente vantato, determinando l'inserimento nel processo di un nuovo tema d'indagine.
La Suprema Corte ha specificato che quest'ultima situazione si verifica anche quando i fatti posti a fondamento della nuova pretesa erano già stati esposti nell'atto di citazione di primo grado, ma solo con una funzione meramente descrittiva o di inquadramento di altre circostanze. Riproporre tali fatti in appello con una differenti portata, a sostegno di una nuova pretesa, configura l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione, rendendo la domanda inammissibile.




