Locazione: ritardo restituzione, danno minimo pari canone
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Locazione: ritardo restituzione, danno minimo pari canone

L'ordinanza n. 78 del 3 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, si occupa del tema della locazione e, in particolare, del risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell'immobile.

La Corte ha ricordato che l'articolo 1591 del codice civile garantisce al locatore che ha subito un danno a causa della ritardata restituzione dell'immobile una liquidazione automatica del danno. Questa liquidazione si basa sulla presunzione che il danno sia almeno pari al canone di locazione precedentemente pagato.

La Corte ha precisato che si tratta di una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, se non in senso più favorevole al locatore. Ciò significa che il conduttore che è in mora nella restituzione non può contestare che il danno subito dal locatore sia inferiore all'importo del canone. Il conduttore deve continuare a versare una somma corrispondente al canone come corrispettivo di una prosecuzione del rapporto di godimento con l'immobile non ancora restituito, prosecuzione che non è voluta dal locatore.

I requisiti della transazione divisoria novativa
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I requisiti della transazione divisoria novativa

La sentenza n. 210 del 7 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, chiarisce i requisiti della transazione divisoria novativa. La Corte precisa che, in questo tipo di transazione, è fondamentale che l'accordo si basi sullo scioglimento della comunione, con la consapevolezza delle parti riguardo alle differenze nelle attribuzioni patrimoniali o nelle quote. Le parti devono essere consapevoli di queste differenze senza, tuttavia, dover necessariamente calcolare le proporzioni esatte, con l'obiettivo di prevenire o risolvere controversie. La sentenza sottolinea che non è richiesto che le parti esprimano la volontà di creare un nuovo rapporto giuridico, estinguendo quello preesistente.

Modifica domanda aquiliana ammessa se fatti originari invariati
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Modifica domanda aquiliana ammessa se fatti originari invariati

La Corte di Cassazione ha stabilito che in una causa di risarcimento danni, se la domanda iniziale è basata sull'articolo 2050 del codice civile (attività pericolose), è ammissibile in appello, anche in comparsa conclusionale, prospettare la responsabilità ex articolo 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia). Questo è possibile a condizione che i fatti alla base della domanda siano stati tempestivamente e chiaramente allegati in primo grado, permettendo alla controparte di difendersi adeguatamente anche rispetto alla diversa fattispecie di responsabilità.

Nel preliminare caparra e penale possono coesistere
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Nel preliminare caparra e penale possono coesistere

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza Ordinanza|7 gennaio 2025| n. 236., ha chiarito che in un contratto preliminare, sia la caparra confirmatoria che la clausola penale possono coesistere, poiché entrambe mirano a incentivare l'adempimento. Tuttavia, differiscono nel loro ambito di applicazione: la caparra confirmatoria si applica quando il contratto non può più essere adempiuto a causa del recesso, mentre la clausola penale si applica quando la parte non inadempiente preferisce chiedere l'esecuzione del contratto o la sua risoluzione.

Il principio di non dispersione della prova
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Il principio di non dispersione della prova

L'ordinanza n. 238 del 7 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, affronta il tema della prova documentale nel processo civile. La Corte ribadisce il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova, valido sia per i documenti telematici che per quelli cartacei. Questo principio implica che i fatti rappresentati in un documento si considerano dimostrati nel processo e costituiscono fonte di conoscenza per il giudice, con un'efficacia che non si limita a un singolo grado di giudizio. In altre parole, la validità probatoria di un documento non dipende dalle successive decisioni difensive della parte che lo ha inizialmente prodotto. Nel caso specifico, relativo a una controversia sulla compravendita di beni mobili, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. La corte territoriale aveva erroneamente basato la sua decisione sulla mancata produzione dei fascicoli dei precedenti gradi da parte del ricorrente, nonostante questi fossero stati regolarmente depositati telematicamente. La Suprema Corte, nel prendere questa decisione, ha richiamato i principi espressi in precedenti sentenze e ordinanze (Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 marzo 2024, n. 7923; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10202; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 febbraio 2023, n. 4835).  

Licenziamento giusta causa: singolo episodio può bastare
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Licenziamento giusta causa: singolo episodio può bastare

L'ordinanza n. 172 del 7 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, si occupa del licenziamento per giusta causa. La Corte ha stabilito che quando un licenziamento è motivato da giusta causa e al dipendente vengono contestati diversi comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare, ciascuno di essi, considerato singolarmente, può costituire una base sufficiente per giustificare la sanzione del licenziamento.

In altre parole, non è il datore di lavoro a dover dimostrare di aver licenziato il dipendente solo per la somma delle condotte contestate. Al contrario, è il lavoratore che ha interesse a farlo a dover provare che i singoli episodi, considerati solo nel loro insieme e valutati nella loro gravità complessiva, non erano tali da impedire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

Negoziazione assistita e la procedibilità distinta per tipologia
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Negoziazione assistita e la procedibilità distinta per tipologia

L'ordinanza n. 186 del 7 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, tratta della negoziazione assistita come condizione di procedibilità nel processo civile. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2014, il procedimento di negoziazione assistita è un requisito necessario sia per le azioni di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale sia per le domande di condanna al pagamento di somme che non superano i cinquantamila euro. 1 Queste due tipologie di controversie sono considerate distinte e indipendenti l'una dall'altra. Di conseguenza, se l'eccezione di improcedibilità è stata sollevata tempestivamente in primo grado in relazione a una di esse, l'eccezione relativa all'altra, se proposta solo con i motivi d'appello, deve essere considerata tardiva.

Acquirente e la mancata collaborazione per la trascrizione dell’atto
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Acquirente e la mancata collaborazione per la trascrizione dell’atto

L'ordinanza n. 245 del 7 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, si occupa dell'inadempimento nel contratto di compravendita immobiliare concluso con scrittura privata. La Corte ha stabilito che, in tale contesto, non può essere considerato un grave inadempimento dell'acquirente la mancata collaborazione all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto.

La Corte ha motivato questa decisione osservando che tale condotta dell'acquirente non è idonea a causare un danno al venditore, il quale si è già spogliato della proprietà dell'immobile. Piuttosto, tale comportamento può eventualmente pregiudicare la posizione dello stesso acquirente. Questo perché la trascrizione è finalizzata a risolvere potenziali conflitti tra più acquirenti dello stesso bene dallo stesso venditore.

Appalto il committente ed il diritto a opera conforme
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Appalto il committente ed il diritto a opera conforme

L'ordinanza n. 252 del 7 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, si occupa dei diritti del committente nel contratto d'appalto. La Corte ha stabilito che il committente ha il diritto di ottenere l'opera eseguita secondo le modalità costruttive previste nel contratto e nel capitolato, salvo modifiche al progetto concordate tra le parti (e fatta eccezione per la disciplina specifica delle variazioni necessarie).

Pertanto, il committente può legittimamente richiedere l'eliminazione delle modifiche o varianti introdotte dall'appaltatore, anche se tali modifiche non comportano una diminuzione del valore dell'opera o, al contrario, ne determinano un aumento.

Conversione negozio nullo: basta soddisfazione scopo parti
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Conversione negozio nullo: basta soddisfazione scopo parti

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 19 del 2 gennaio 2025, ha chiarito un aspetto importante riguardante la conversione dei contratti nulli. In pratica, quando un contratto viene riconosciuto nullo, la legge prevede la possibilità di convertirlo in un contratto diverso, purché questo soddisfi gli stessi obiettivi delle parti.

La Corte ha precisato che, per attuare questa conversione, non è necessario che le parti abbiano espressamente dichiarato di accettare il nuovo contratto. Anzi, se fossero consapevoli della nullità del contratto originario, non ci sarebbe motivo di ricorrere alla conversione. L'importante è che il risultato pratico che le parti volevano ottenere con il primo contratto venga, almeno in parte, realizzato anche con il secondo.

In altre parole, la legge si concentra sull'intenzione delle parti di raggiungere un determinato scopo, e permette di farlo anche attraverso un contratto diverso da quello inizialmente previsto, se quest'ultimo risulta nullo.