La Corte di Cassazione, con la Sentenza civile n. 15097 del 5 giugno 2025, ha analizzato la valenza probatoria della clausola di quietanza di pagamento contenuta in un atto notarile di compravendita. La Suprema Corte ha chiarito che l'attestazione del venditore, riportata nell'atto, secondo cui "il pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto", non è coperta dalla fede privilegiata propria dell'atto pubblico (ex art. 2700 c.c.).
Tale dichiarazione ha invece natura confessoria. Di conseguenza, il venditore che ha rilasciato quietanza non è generalmente ammesso a fornire la prova contraria per testimoni o presunzioni. L'unica via per disconoscere la quietanza è dimostrare, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c. (sulla revoca della confessione), che il rilascio della quietanza sia avvenuto per errore di fatto o per violenza. In alternativa, se il venditore deduce la simulazione del pagamento (cioè che il pagamento in realtà non è avvenuto), questa deve essere provata mediante una controdichiarazione scritta, in quanto trattasi di prova tra le parti del negozio.




