La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte
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La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 gennaio 2024| n. 2233.

La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali ma ha carattere recettizio, dato che l’art. 390 c.p.c. richiede esplicitamente che essa sia comunicata alle parti; quando alla rinuncia per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione della controparte, il processo quindi si estingue, ma non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c. che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti.

In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge
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In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2188.

In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge su cui sia stata costruita poi costruita la casa coniugale, qualificando anche l’immobile come costruito nell’esclusivo interesse del primo coniuge.

La lesione del diritto alla serenità personale e familiare conseguente a immissioni illecite
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La lesione del diritto alla serenità personale e familiare conseguente a immissioni illecite

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2203.

In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni.

Il giudice adito per l’invalidazione di una delibera di esclusione di un associato
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Il giudice adito per l’invalidazione di una delibera di esclusione di un associato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2117.

Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi - ai sensi dell'art.24, comma 3, c.c. - é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo; in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione.

Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui
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Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2024| n. 1992.

In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione.

L’impresa familiare e il dubbio di costituzionalità nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio
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L’impresa familiare e il dubbio di costituzionalità nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2024| n. 1900.

L'art 230 bis c.c. - per il quale il familiare (ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo, in base al terzo comma del suddetto articolo) che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato - pone concreti dubbi di costituzionalità nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio per violazione degli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione nonché per violazione dell'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dell'art. 117, comma 1, Cost. in riferimento agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario
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Cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2024| n. 2013.

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori.

Azione revocatoria ordinaria e la clausola di salvaguardia con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa
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Azione revocatoria ordinaria e la clausola di salvaguardia con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2024| n. 2009.

In tema di azione revocatoria ordinaria non assume rilievo ai fini dell'esclusione dell' "eventus damni" la presenza, all'interno dell'atto di disposizione del debitore, di una clausola di salvaguardia, con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell'atto, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento

Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non é consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso
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Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non é consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2024| n. 2062.

Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non é consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, comma 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione dell'atto di conferma ex art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 contenente la menzione del titolo abilitativo della costruzione, in quanto insuscettibile di rientrare nella previsione di cui all'art. 372 c.p.c.).

La compressione o limitazione del diritto al godimento di un bene cagionato dall’altrui fatto dannoso
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La compressione o limitazione del diritto al godimento di un bene cagionato dall’altrui fatto dannoso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2024| n. 2015.

La compressione o limitazione del diritto al godimento di un bene cagionato dall’altrui fatto dannoso (nella specie, le infiltrazioni di acqua derivanti dalla rottura dell’impianto di riscaldamento condominiale) è suscettibile di tradursi in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile sotto un duplice profilo: quale danno emergente, ove ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria delle pregresse condizioni del bene; a titolo di lucro cessante, per le perdite dei frutti civili normalmente prodotti dalla cosa. Il lucro cessante, pertanto, si configura ogni qual volta la parte alleghi che l’impedita disponibilità dell’immobile abbia provocato un mancato guadagno, sub specie di mancata percezione dei frutti civili conseguibili mediante la concessione a terzi verso corrispettivo del godimento del bene.