Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 gennaio 2024| n. 2233.
La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali ma ha carattere recettizio, dato che l’art. 390 c.p.c. richiede esplicitamente che essa sia comunicata alle parti; quando alla rinuncia per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione della controparte, il processo quindi si estingue, ma non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c. che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti.