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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 febbraio 2014, n. 3793. Con riferimento alla responsabilita’ della P.A. sui beni di sua proprieta’, ivi comprese le strade, va ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 febbraio 2014, n. 3793 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. D’ALESSANDRO...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3839. La responsabilità del custode – Comune di Bari (cimitero comunale) – è stata esclusa dal caso fortuito, costituito dalla condotta disattenta del danneggiato, valutata idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento. In particolare, sulla base delle foto in atti, il primo giudicante ha ritenuto che la tubazione idrica, che fuoriusciva dalla sede stradale, determinante la caduta, fosse costituita da un rubinetto per attingere acqua, «collegato a un tubo a gomito attaccato al cordolo di un’aiuola, sporgente all’altezza di una ventina di centimetri da terra e perfettamente visibile» alle 10 di mattina. Individuato l’ostacolo e la sua posizione – non sulla sede stradale, ma al margine, attaccato al cordolo dell’aiuola, ha messo in evidenza che lo stesso attore aveva ammesso di camminare rasente il cordolo, dove la presenza di fiori poggiati aveva impedito di vedere l’ostacolo e che la circostanza era stata confermata dall’unico teste

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3839 Ritenuto che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto: «1. Il Giudice di Pace accolse la domanda di risarcimento proposta...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3967. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, oppure quando sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ.

La massima 1. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire...

In una situazione in cui a fronte della morte della moglie per un incidente stradale il marito si sia tolto la vita a seguito di un grave stato di esaurimento
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In una situazione in cui a fronte della morte della moglie per un incidente stradale il marito si sia tolto la vita a seguito di un grave stato di esaurimento

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 gennaio 2014, n. 1361 In una situazione in cui a fronte della morte della moglie per un incidente stradale il marito si sia tolto la vita a seguito di un grave stato di esaurimento, la Cassazione ha precisato che il danno da perdita della vita non essendo compreso...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 febbraio 2014, n. 2716. Non può essere negato il risarcimento a carico del fondo vittime della strada soltanto in virtù dell’omessa denuncia del sinistro alla polizia da parte delle vittima

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 febbraio 2014, n. 2716 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2014, n. 2692. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela. Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi integrato il caso fortuito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  6 febbraio 2014, n. 2692 Svolgimento del processo I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza della corte di appello di...