Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 febbraio 2014, n. 4073 Svolgimento del processo C.A. , S.L. e S.G. convenivano in giudizio P.R. , B.R. e le Assicurazioni Generali per sentir accertare l’esclusiva responsabilità di B.R. nel sinistro avvenuto in data (omissis), allorquando la sig. S.P. , mentre si trovava alla guida del ciclomotore...
Categoria: Illecito aquiliano (o extracontrattuale)
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 febbraio 2014, n. 3793. Con riferimento alla responsabilita’ della P.A. sui beni di sua proprieta’, ivi comprese le strade, va ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 febbraio 2014, n. 3793 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. D’ALESSANDRO...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3839. La responsabilità del custode – Comune di Bari (cimitero comunale) – è stata esclusa dal caso fortuito, costituito dalla condotta disattenta del danneggiato, valutata idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento. In particolare, sulla base delle foto in atti, il primo giudicante ha ritenuto che la tubazione idrica, che fuoriusciva dalla sede stradale, determinante la caduta, fosse costituita da un rubinetto per attingere acqua, «collegato a un tubo a gomito attaccato al cordolo di un’aiuola, sporgente all’altezza di una ventina di centimetri da terra e perfettamente visibile» alle 10 di mattina. Individuato l’ostacolo e la sua posizione – non sulla sede stradale, ma al margine, attaccato al cordolo dell’aiuola, ha messo in evidenza che lo stesso attore aveva ammesso di camminare rasente il cordolo, dove la presenza di fiori poggiati aveva impedito di vedere l’ostacolo e che la circostanza era stata confermata dall’unico teste
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3839 Ritenuto che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto: «1. Il Giudice di Pace accolse la domanda di risarcimento proposta...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3967. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, oppure quando sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ.
La massima 1. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3767. Rigettato il gravame proposto nei confronti del Comune di Acri, reputando corretta la decisione del primo giudice di rigetto della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti per i danni provocati dall’allagamento verificatosi nella notte tra il 27 e il 28 novembre 1984 nell’abitazione di loro proprietà e nell’annesso giardino. La Corte d’Appello ha, in particolare, confermato la valutazione del carattere eccezionale ed imprevedibile del nubifragio di vaste dimensioni verificatosi in quella data nei luoghi di causa, tale da escludere la responsabilità del Comune per l’inidoneità delle opere di canalizzazione e convogliamento delle acque piovane nell’abitato
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3767 Premesso in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto da R.E. ed E.S. nei confronti del Comune di Acri, avverso la sentenza del Tribunale di...
In una situazione in cui a fronte della morte della moglie per un incidente stradale il marito si sia tolto la vita a seguito di un grave stato di esaurimento
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 gennaio 2014, n. 1361 In una situazione in cui a fronte della morte della moglie per un incidente stradale il marito si sia tolto la vita a seguito di un grave stato di esaurimento, la Cassazione ha precisato che il danno da perdita della vita non essendo compreso...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 febbraio 2014, n. 2716. Non può essere negato il risarcimento a carico del fondo vittime della strada soltanto in virtù dell’omessa denuncia del sinistro alla polizia da parte delle vittima
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 febbraio 2014, n. 2716 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 febbraio 2014, n. 3010. Condanna al risarcimento dei danni arrecati da un incendio ad un edificio. Gli attori imputavano alla convenuta, incaricata di installare nell’appartamento abitato dagli attori una lampada alogena a stelo di 300 watt di potenza – di avere lasciato la lampada accesa e priva del vetro di protezione vicino ad una finestra con tenda in stoffa, dopo avere concluso il lavoro e abbandonato l’appartamento. Da quel punto si era sviluppato l’incendio, che aveva danneggiato l’intero edificio ed i suoi arredi
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 febbraio 2014, n. 3010 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26 marzo 1996 R.B., F.P. e la s.r.l. P. Impiantistica, hanno convenuto davanti al Tribunale di Mantova la s.n.c. M. di M.V. e G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati da un...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2827. In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la preventiva richiesta risarcitoria di cui all’art. 22 legge n. 990 del 1969 – poiché la ratio della disposizione è quella di favorire, nel cosiddetto spatium deliberandi, la possibilità della liquidazione dell’indennizzo senza far luogo alla domanda giudiziale – deve essere formulata nei confronti del solo assicuratore e come tale è idonea ai fini della proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno proposta nei confronti del solo responsabile civile, anche se nei confronti di costui nessuna richiesta preventiva sia stata inoltrata
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 febbraio 2014, n. 2827 Svolgimento del processo Con sentenza n.4 del 2003, il Giudice di pace di Cicciano rigettava la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta da P.P. nei confronti di F.B. e delle Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., ritenendo il difetto...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2014, n. 2692. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela. Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi integrato il caso fortuito
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 febbraio 2014, n. 2692 Svolgimento del processo I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza della corte di appello di...