Incidente stradale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III
sentenza 6 febbraio 2014, n. 2716

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Presidente
Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10615-2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di genitori esercenti la potesta’ sul loro figlio minore (OMISSIS), (OMISSIS) in proprio, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
sul ricorso 13659-2008 proposto da:
(OMISSIS) SPA n.q. di Impresa designata Legge n. 990 del 1969, ex articolo 20 per il (OMISSIS) in persona dei legali rappresentanti p.t. procuratori speciali Ing. (OMISSIS) e Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 311/2007 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 12/03/2007, R.G.N. 413/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P,M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitori esercenti la potesta’ sul figlio minore Francesco, convennero in giudizio l’ (OMISSIS) Spa, quale impresa designata dal (OMISSIS) per la Regione Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dal figlio, vittima di un sinistro stradale ad opera di un veicolo non identificato. Il Giudice di pace rigetto’ la domanda e la decisione fu confermata dal Tribunale di Torre Annunziata (sentenza del 12 marzo 2007).
2. Avverso la suddetta sentenza, i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) divenuto maggiorenne, in proprio, ricorrono per cassazione con due motivi.
L’ (OMISSIS) Spa resiste con controricorso, eccependo la inidoneita’ della procura del ricorso principale; propone ricorso incidentale con due motivi e deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi avverso la stessa sentenza vanno riuniti.
1.1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione relativa alla inidoneita’ della procura alle liti del ricorso principale. L’Assicurazione controricorrente sostiene la nullita’ della procura per la mancanza delle firme dei ricorrenti nella copia notificata del ricorso.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per Cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in un momento precedente la notifica del ricorso all’intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto, come nel caso di apposizione di essa a margine del ricorso originale (Cass. 2 luglio 2007, n. 14967, da ultimo Sez. Un. 23 luglio 2013, n. 17866).
2. Il giudice di merito, rilevato che e’ onere del danneggiato provare che il sinistro si sia verificato e che il danneggiante sia rimasto sconosciuto, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’onere della prova puo’ essere assolto mediante presunzioni e che, secondo l’id quod plerumque accidit, l’essere il veicolo rimasto sconosciuto puo’ ritenersi provato dalla denuncia alle competenti autorita’, mentre nella specie tale denuncia mancava.
2.1. Con i due motivi del ricorso principale che si concludono con idonei quesiti e che vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione, si deduce la violazione della Legge n. 990 del 1969, articolo 19, lettera a) (primo) e difetto motivazionale (secondo).
In sintesi, i ricorrenti si dolgono che il giudice, ai fini dell’accertamento dell’evento dannoso e della riferibilita’ dello stesso al veicolo sconosciuto, abbia fondato la decisione solo sulla mancanza della denuncia del sinistro alla competente autorita’, senza esaminare neanche la prova testimoniale assunta, dalla quale emergerebbe la riferibilita’ del sinistro ad una auto sconosciuta e la mancanza di colpa del danneggiato.
3. E’ pacifico che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del (OMISSIS), ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, comma 1, lettera a), applicabile ratione temporis, l’onere di provare, oltre che il sinistro si e’ verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto.
La questione di diritto rilevante, nella specie, e’ il ruolo della denuncia/querela alle autorita’ competenti, in riferimento alla prova che il danneggiato e’ tenuto a fornire quanto al profilo che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato.
Le pronunce della Corte che hanno affrontato il problema sono univoche nell’escludere ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela. Cosi’, a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia/querela – omessa denuncia/querela) e’ consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz’altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla legge citata, se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata. Emerge, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, per cui questi deve valutare globalmente le risultanze processuali secondo il suo prudente apprezzamento, dando conto degli elementi sui quali abbia inteso fondarlo. E, entro questo ambito, la denuncia all’autorita’ puo’ essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, il difetto della denuncia, puo’ essere sintomatico della non riconducibilita’ della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato. La conseguenza e’ che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben puo’ essere provata altrimenti e, salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, il giudice di merito puo’, sia escludere la riconducibilita’ della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. 2 settembre 2013, n. 20066; Cass. 3 settembre 2007, n. 18532).
3.1. Il Collegio condivide tali principi. Ne’ gli stessi sono stati messi in discussione da una pronuncia intermedia (Cass. 13 luglio 2011, n. 15367) nella quale – in una fattispecie in cui la denuncia vi era stata e il danneggiato/denunciante non aveva dato prova dell’esito negativo delle indagini in tal modo attivate – la Corte afferma, con diretta corrispondenza alla specie, la sufficienza della dimostrazione che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorita’ di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall’autorita’ giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse. Mentre la pertinenza rispetto al caso deciso e’ assente quando la Corte aggiunge che la natura pubblicistica di cui e’ permeata la materia impone al danneggiato una condotta diligente, mediante formale denuncia oppure mediante esposizione esaustiva dei fatti a chi alla denunzia o referto e’ tenuto. E comunque, la decisione in argomento non ricava dalla omessa denuncia conseguenze sul piano probatorio.
3.2. Nella specie oggetto del presente processo, il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimita’, avendo ritenuto che solo dalla presenza della denuncia, invece mancante, si sarebbe potuto ritenere presuntivamente provato il fatto, senza esaminare le altre risultanze istruttorie (deposizione testimoniale).
Pertanto, il ricorso principale va accolto e la sentenza annullata con rinvio, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona, che decidera’ applicando il seguente principio di diritto: “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorita’ di polizia o inquirente non e’ sufficiente, in se’, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, nei confronti dell’impresa designata dal (OMISSIS); allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se’ stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al piu’, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro”.
4. Il ricorso incidentale propone due motivi di censura, concernenti l’an della responsabilita’. Si lamenta la mancata valutazione della prova testimoniale, dalla quale emergerebbe la colpa esclusiva del danneggiato e si censura la statuizione delle spese relativamente ai due gradi di giudizio.
Le censure restano assorbite dall’accoglimento del ricorso principale concernente il “se” il sinistro si sia verificato ad opera di un veicolo rimasto sconosciuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona. Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

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