Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 agosto 2014, n. 18429 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto –...
Categoria: Distanze
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 giugno 2014, n. 14809. In tema di condominio l'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra pertanto nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'articolo 1102 del Cc, senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi la disciplina dell'articolo 907 del Cc sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo a essa operato nell'articolo 3, comma 2, della legge 13/1989, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 giugno 2014, n. 14809 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. GIUSTI...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 luglio 2014, n. 17463. L’art. 872, c. 2, c.c. consacra il principio contrario in cui si sancisce la tipicita' della tutela solo per quella ripristinatoria, mentre il risarcimento del danno è demandato ai principi generali.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 31 luglio 2014, n. 17463 Rileva in diritto I – Parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e, al contempo, la sussistenza di una motivazione contraddittoria, laddove il giudice del gravame aveva , da un lato disconosciuto la sussistenza dei presupposti per la...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 luglio 2014, n. 16687. in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva impostazione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 luglio 2014, n. 16687 Svolgimento del processo Con atto notificato in data 5.5.1998 Z.L. , proprietario di un immobile in (omissis) , citava a comparire innanzi al tribunale di Bologna F.G. e T.G. , proprietari di un fabbricato limitrofo. Esponeva che i convenuti avevano realizzato a distanza...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408. La realizzazione di muri di cinta di altezza inferiore a tre metri (articolo 878 del Codice civile) sarebbe in ogni caso assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990. La norma di cui all’art. 878 del Codice civile attiene ai rapporti interprivati nelle costruzioni (non di cognizione del giudice amministrativo), mentre qui si tratta di identificare il tipo di titolo edilizio in rapporto all’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio; e ritiene che prevalenti ragioni sistematiche inducano a coniugare il richiamato orientamento con quello secondo cui la configurabilità di un intervento edilizio quale ‘nuova costruzione’ (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) debba essere valutata secondo un’ottica sostanziale, avendo prioritario riguardo all’effettiva idoneità del singolo intervento a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio. In particolare, indipendentemente dal dato meramente quantitativo relativo all’altezza del manufatto (nel caso di specie l’appellante riferisce un’altezza al colmo pari a 1,70 mt.), appare necessario il permesso di costruire nelle ipotesi in cui il singolo intervento determini un’incidenza sull’assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un’apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408 N. 03408/2014 N. 09373/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 9373 del 2013, proposto da Pagliara Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato...
Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 25 giugno 2014, n. 14384. Le aperture lucifere di un immobile, contiguo al fondo del vicino, quando non abbiano carattere di vedute o di prospetti, sono considerate luci, secondo la previsione normativa dell'art. 902 c.c., anche se non sono state osservate le prescrizioni paradigmatiche dell'art. 901 c.c.; e, mentre da un lato chi le pone in essere esercita poteri e facoltà derivantigli iure proprietatis, dall'altro il vicino può sempre esigere la loro regolarizzazione ovvero occluderle, quando vi concorrano le condizioni che l'ordinamento prevede e disciplina
Suprema Corte di Cassazione sezione II ordinanza 25 giugno 2014, n. 14384 Motivi in fatto e diritto Con ricorso ex art. 703 c.p.c. al tribunale di Ancona V.C. ed E.B., proprietari di locali ad uso cantina compresi nello stabile condominiale sito in Falconara, alla via Matteotti, n. 77, locali dotati sin dal 1986 di aperture...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 maggio 2014, n. 12220. Costituisce nuova costruzione qualsiasi modifica della volumetria del fabbricato, derivante sia dall'aumento della sagoma di ingombro sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorché di dimensioni ridotte. In entrambi i casi, la normativa da rispettare ai fini delle distanze è quella vigente al momento della modifica suddetta, anche se sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria, né rileva la prevenzione, essendo ugualmente obbligati al rispetto della nuova distanza sia il preveniente sia il prevenuto. La regola che vincola il proprietario che ha costruito per primo sul confine, secondo il principio della prevenzione, alla scelta compiuta, imponendogli, nel caso di sopraelevazione, di rispettare il filo della precedente fabbrica, non è applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine ovvero tra le costruzioni perché tale nuova disciplina, integrativa di quella codicistica, vincola anche il preveniente, che è così tenuto, se vuole sopraelevare, alla osservanza della diversa distanza stabilita senza alcuna facoltà di allineamento (in verticale) alla originaria preesistente costruzione, a meno che la normativa regolamentare non preveda un'espressa eccezione in proposito
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 maggio 2014, n. 12220 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23 maggio 1996 il CONDOMINIO (omissis) evocava, dinanzi al Tribunale di Bergamo, L.F. esponendo che questi, con concessione edilizia rilasciata dal Comune, n. 22 del 1995, aveva demolito un vecchio corpo di fabbrica...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 maggio 2014, n. 10852. Negli edifici condominiali l'utilizzazione delle parti comuni con impianto a servizio esclusivo di un appartamento esige non solo il rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 cod. civ., comportanti il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, ma anche l'osservanza delle norme del codice in tema di distanze, onde evitare la violazione del diritto degli altri condomini sulle porzioni immobiliari di loro esclusiva proprietà.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 maggio 2014, n. 10852 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 13 maggio 1998, S.F. , premesso che era proprietaria di una unità immobiliare in un edificio sito in (omissis) ; che Si.Ro. , proprietario di un’altra unità immobiliare del medesimo edificio, aveva installato un ascensore esterno...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 maggio 2014, n. 9991. Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano, anche i comignoli, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività o pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisce la distanza medesima, mentre in difetto di una disposizione regolamentare si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppur relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 maggio 2014, n. 9991 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2001 i coniugi D.G.P. e P.M. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Monza A.R. e C.F. . Le parti attrici, quali proprietarie di immobile sito alla via (omissis) e confinante con...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 marzo 2014, n. 7269. Il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, non e' soggetto, rispetto a questa, all'osservanza delle distanze prescritte dall'articolo 907 c.c., nel caso in cui la veranda insista esattamente nell'area del balcone, senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e appiombo del proprietario del balcone sovrastante; e' invece soggetto alla normativa sulle distanze quando la costruzione insista su altra area del terrazzo non ricadente in quella del sovrastante balcone.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 marzo 2014, n. 7269 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere...