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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 29 agosto 2014, n. 18429

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28035/2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1179/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 6/03/2012, depositata il 23/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della controricorrente, che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.09.2006, (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Verona: deduceva l’erezione ad opera del convenuto, titolare del terreno limitrofo, di una tettoia che andava a violare le distanze tra edifici.
Il (OMISSIS) si costituiva in giudizio.
Il Tribunale di Verona, con sentenza n.399/2011, depositata in data 16.02.2011, accoglieva la domanda.
Il soccombente, con atto notificato il 13.04.2011, proponeva appello; (OMISSIS) resisteva.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n.1179/2012, depositata il 23.05.2012, ha accolto il gravame; ha dichiarato la nullita’ della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria del fondo su cui era stata realizzata l’opera; ha rimesso la causa al giudice di primo grado ex articolo 354 c.p.c.; ha addebitato alla (OMISSIS) le spese del giudizio d’appello e compensato quelle di primo grado.
Il (OMISSIS) ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, notificato in data 06.12.2012.
La intimata ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Nessuna delle parti ha depositato memoria.
2) Il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, censura il capo della sentenza riguardante la liquidazione delle spese di lite. Denuncia violazione dell’articolo 88 c.p.c., comma 1, e articolo 92 c.p.c., consistita nel disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
La Corte territoriale ha imposto alla (OMISSIS), soccombente in appello, il pagamento delle spese di quel giudizio; ha compensato, invece, le spese del giudizio di primo grado, rilevando che, sebbene “l’appellata abbia dato origine al vizio, non adeguatamente esaminando la situazione circa la titolarita’ del fondo limitrofo prima di avviare la lite, tuttavia il (OMISSIS) s’e’ ben guardato dall’evidenziare il vizio, cosi’ non osservando il precetto ex articolo 88 c.p.c., comma 1”, (sentenza pag. 6).
Il ricorrente ritiene erronea l’interpretazione delle disposizioni citate effettuata dalla corte territoriale: deduce che nessuna violazione dei doveri di lealta’ e probita’ gli possa essere addebitata in quanto “la controparte, prima di promuovere una causa per ottenere la demolizione di un manufatto, avrebbe dovuto eseguire una visura presso la Conservatoria dei RR.II e/o il catasto, onde accertare i proprietari del terreno su cui insiste la tettoia”.
Il ricorso e’ privo di fondamento.
2.1) L’articolo 92 c.p.c., al comma 2, consente la compensazione delle spese del giudizio tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni indicate nella motivazione.
Queste ragioni ricorrono anche qualora siano violati i doveri di lealta’ e probita’, imposti alle parti e ai loro difensori dall’articolo 88 c.p.c. (Cass. 11379/2006).
La Corte d’Appello, ravvisata un’inosservanza dei canoni di correttezza processuale, ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado: non ha, quindi, errato nell’applicazione dell’articolo 92, comma 2.
L’analisi deve, allora, spostarsi sul profilo dell’effettiva trasgressione dei doveri di lealta’ e probita’ ex articolo 88.
2.2) Il ricorrente contesta la decisione della corte distrettuale sotto la lente della violazione di legge: piu’ precisamente, il (OMISSIS) si duole che la Corte d’Appello abbia ravvisato una violazione dei canoni di cui all’articolo 88.
La Corte d’Appello ineccepibilmente ha dato rilievo alla circostanza che il (OMISSIS) non abbia prontamente evidenziato l’errore nella instaurazione del contraddittorio.
Se e’ pur vero che l’appellata si e’ dimostrata negligente, in quanto avrebbe potuto elidere a monte il vizio processuale mediante una visura presso i registri immobiliari; tuttavia, l’odierno ricorrente, e comproprietario dell’immobile, in ossequio al principio di lealta’ processuale, per evitare la celebrazione di un processo inutile e dispendioso, avrebbe potuto, nel costituirsi in giudizio, chiarire l’assetto proprietario del bene al fine di far estendere il contraddittorio nei confronti dell’altra comproprietaria dell’immobile, che e’ peraltro coniuge del (OMISSIS).
La mancanza di lealta’ del (OMISSIS) e’ stata ravvisata in tale comportamento processuale e, in relazione a cio’, e’ stata disposta la compensazione delle spese processuali.
La validita’ della decisione della corte distrettuale e’ avallata dalla formulazione del primo comma dell’articolo 92.
Detta norma, al secondo capoverso, prevede che il giudice, indipendentemente dalla soccombenza, possa condannare una parte al rimborso delle spese che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.
Nella specie, il giudice di secondo grado, una volta accertata la violazione in giudizio dei doveri di lealta’ e probita’, in astratto avrebbe potuto imputare completamente le spese al (OMISSIS), invece si e’ limitato a stabilirne la compensazione, poiche’ ha evidentemente tenuto conto del difetto di diligenza dell’appellata nel verificare la titolarita’ del bene.
Tale complessiva valutazione, congrua e logica, sfugge al sindacato del giudice di legittimita’. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.
Le spese di questo grado di giudizio possono essere interamente compensate, atteso che la singolarita’ ed eccezionalita’ del caso ha indotto parte ricorrente al ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

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