La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25987 del 24 settembre 2025, ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (ricorso in Cassazione) riguardo all'accertamento dei fatti nei giudizi relativi a sinistri derivanti dalla circolazione stradale.
La Suprema Corte ha stabilito che l'attività di apprezzamento svolta dal giudice di merito, concernente la ricostruzione della dinamica dell'incidente, l'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, la sussistenza o meno della loro colpa (e l'eventuale graduazione) e l'accertamento del rapporto di causalità tra i comportamenti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto.
Pertanto, tale giudizio resta sottratto al sindacato di legittimità, il che significa che la Cassazione non può riesaminare i fatti come accertati nei precedenti gradi di giudizio. L'unica condizione per l'intangibilità di tale giudizio è che il ragionamento posto a base delle conclusioni del giudice di merito sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico. In sostanza, il ricorso in Cassazione non può contestare il modo in cui il fatto è stato ricostruito, ma solo se il giudice ha errato nell'applicazione della legge o se la sua motivazione è illogica o insufficiente (nei limiti previsti dal vigente art. 360 c.p.c.).







